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Questo articolo è stato pubblicato il 28 novembre 2011 alle ore 06:40.
Sono deducibili dal reddito d'impresa le quote di ammortamento del costo di un impianto di compostaggio rifiuti anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d'imposta considerato. A stabilirlo è la Ctp di Bari con la sentenza n. 122/12/11. La pronuncia chiarisce che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale all'impresa è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dal l'articolo 102 del Tuir, senza l'ulteriore concorso di altre condizioni quali il costante e continuo funzionamento del bene stesso nell'ambito dell'attività aziendale.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi a una Spa con i quali veniva accertato un maggior reddito d'impresa per gli anni d'imposta 2006 e 2007. La società li impugnava deducendo, tra i vari motivi, la piena deducibilità delle quote di ammortamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 102 del Tuir. La ricorrente osservava che l'ammortamento è una procedura tecnico-contabile mediante la quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali in più esercizi, con la duplice funzione di quantificare, attraverso la quota annuale, la perdita di valore delle immobilizzazioni e accantonare contabilmente i mezzi necessari alla sostituzione dei beni.
Quella quota, sotto il profilo contabile, è la parte di costo pluriennale che nei singoli esercizi si trasforma in «costo di esercizio» ed è, tra l'altro, commisurata al deperimento del bene, fenomeno, questo, legato al solo decorso del tempo e non al suo impiego. Il bene anche se non utilizzato deperisce ugualmente, e questo legittima la deducibilità delle relative quote di ammortamento.
La Ctp di Bari ha accolto i ricorsi ritenendo che l'ufficio, nel caso specifico, non abbia correttamente applicato l'articolo 109 del Tuir, che «contiene norme generali su componenti del reddito d'impresa che devono essere ritenute cedevoli rispetto alla specifica disciplina contenuta per l'ammortamento nel precedente articolo 102 del Tuir».
Quest'ultimo articolo – hanno precisato i giudici – subordina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali all'impresa al ricorrere di due soli presupposti: che vi sia effettiva strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e che lo stesso sia entrato in funzione, non essendo pertanto necessario il concorso di ulteriori presupposti come l'operatività del bene nell'esercizio cui il costo viene imputato.
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