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Questo articolo è stato pubblicato il 20 dicembre 2011 alle ore 09:32.
MILANO - Il tariffario delle prestazioni forensi non è in contrasto con il Trattato dell'Unione europea. La Corte di cassazione, proprio nel momento in cui le tariffe professionali finiscono nel mirino del legislatore nazionale, ribadisce il carattere non "antieuropeo" del sistema italiano, come del resto aveva statuito anni fa la stessa Corte di Giustizia (C-35/99, sentenza del 12 febbraio 2002). A rendere compatibile il tariffario rispetto agli articoli 10, 81 e 84 del Trattato Ue, secondo la Prima sezione civile di Piazza Cavour (sentenza 27090/11, depositata il 19 novembre) è «l'assenza di un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire le tariffe che dovranno essere applicate anche dal giudice, con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano».
La vicenda arrivata all'impugnazione di legittimità riguardava appunto una controversia relativa, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di Firenze. Il giudice di pace investito della vicenda – tornatagli peraltro sulla scrivania dopo una prima dichiarazione di incompetenza – aveva, secondo la ricorrente, «ritenuto ammessa la richiesta di voci tariffarie fondate sull'autoapplicazione formulata dai professionisti», in palese violazione del dettato continentale. Ma la Prima sezione civile ha respinto questa ricostruzione, riprendendo la sentenza della Corte di giustizia nella parte in cui sottolineava che il Trattato è salvo se «l'organizzazione di categoria di cui trattasi sia incaricata solo di approntare un progetto di tariffa in sè non vincolante – poiché il Ministro ha il potere di far modificare il progetto da detta organizzazione – e, dall'altro, la normativa nazionale disponga che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando peraltro il giudice a derogare, in talune circostanze eccezionali e con decisione debitamente motivata, ai limiti minimi e massimi fissati». Rispettando questi paletti non si può sostenere che lo Stato «imponga o favorisca la conclusione di intese contrastanti con l'articolo 85 del Trattato o ne rafforzi gli effetti».
Sempre nella stessa sentenza, la Prima ha poi stabilito che la soppressione dell'Albo dei procuratori legali (legge 27 del 1997) «non ha comportato l'abolizione della tariffa per le prestazioni professionali dei procuratori», prestazioni di cui rimane traccia nel codice di procedura civile nella bipartizione delle locuzioni «ministero del difensore» e di «assistenza del difensore».
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