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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2012 alle ore 09:25.
Le nuove regole sulle semplificazioni alle imprese non riguardano il comparto tributario.
Dopo l'espressa esclusione dei controlli fiscali dalle nuove e più stringenti previsioni per le pubbliche amministrazioni centrali e locali, che eseguono controlli sotto qualunque forma alle imprese, con una modifica dell'ultima ora, anche le nuove procedure della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa vengono escluse dai procedimenti tributari.
Quasi a dimenticare che la maggior parte dei problemi che hanno le imprese sono proprio in questo comparto.
Ne consegue, pertanto, che la nuova previsione, per la quale le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione dovranno essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti, non troverà applicazione nelle ipotesi in cui, ad esempio, l'agenzia delle Entrate rifiuta indebitamente rimborsi ai contribuenti che, invece, sono decretati dalle commissioni tributarie (si pensi ai casi di Irap, Iva, eccetera).
L'espressa esclusione di alcuni comparti della pubblica amministrazione da questo tipo di controllo della Corte dei conti rischia di determinare, al limite dell'incostituzionalità, un'ingiustificata disparità tra dipendenti pubblici in base all'amministrazione di appartenenza, con evidente favore per quelli che trattano istituzionalmente i procedimenti tributari.
Mal si comprende, infatti, come sia possibile ipotizzare un differente iter di controllo circa la eventuale responsabilità erariale tra un qualunque dipendente pubblico che, ad esempio, nega indebitamente il rimborso di una somma versata (non a titolo di imposta) e un altro che neghi un rimborso Iva o Irpeg riconosciuto poi come dovuto dal competente giudice.
Sempre per i procedimenti tributari non occorrerà poi individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia di un dipendente pubblico. Anche in questo caso, appare evidente come una norma simile, che non avesse previsto un'ingiustificata esplicita esclusione ai procedimenti tributari, avrebbe ben potuto giovare ai rapporti tra fisco e contribuente. Il contribuente infatti sarebbe stato posto nelle condizioni di:
a)rivolgersi al responsabile dotato del citato potere sostitutivo ed entro un termine ridotto (la metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento) avrebbe potuto concludere il procedimento stesso attraverso le strutture competenti;
b)ottenere la nomina, in alternativa, di un commissario.
Vi è da sperare che proprio in considerazione dell'impatto che il settore tributario ha per le imprese, in sede di conversione in legge, vengano rimosse le esclusioni.
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