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Questo articolo è stato pubblicato il 05 febbraio 2012 alle ore 08:13.

La disciplina dell'exit tax, regolata dall'articolo 166 del Tuir, è stata modificata dall'articolo 91 del Dl 1/2012, con l'introduzione di un nuovo comma 2-quater, dove, per i soggetti che trasferiscono la residenza dal territorio nazionale verso altri Stati della Ue, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, viene ora prevista la possibilità di richiedere e ottenere la sospensione dell'imposta dovuta sui componenti positivi di reddito "latenti". La norma previgente li considerava rilevanti, ancorché non realizzati nel momento del trasferimento di sede del soggetto passivo.
Con la modifica introdotta, la norma sulla exit tax risulta orientata ai principi europei, tenendo conto delle critiche sollevate dalla Commissione europea e delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria.
La questione della tassazione dei redditi prodotti in un Paese, nel momento in cui il soggetto passivo intenda trasferire altrove la propria residenza, è diretta conseguenza del principio comunitario di libertà di stabilimento (articolo 49 del Tfue) che consente di scegliere il Paese nel quale svolgere la propria attività economica. Da qui discende l'opportunità di regolare il rapporto fiscale all'uscita, considerando che questo è l'ultimo momento in cui lo Stato di abbandono può fare valere il principio di collegamento territoriale dei redditi alla residenza dell'operatore emigrante. Tale opportunità diviene necessità, se si immagina che l'operatore possa essere indotto a trasferirsi in un Paese a fiscalità privilegiata, ivi pagando in misura inferiore o, addirittura, non pagando le imposte su redditi che ha prodotto nello Stato di provenienza, con un risultato elusivo tanto evidente quanto illegittimo. La questione, dunque, non riguarda l'applicazione di una sorta di "dazio" di uscita ma, più correttamente, la tassazione finale dei componenti reddituali al momento del trasferimento.
La questione si complica considerando che, oltre ai redditi effettivamente prodotti, vi possono essere alcune poste «latenti», cioè, non effettivamente realizzate, la cui tassazione, normalmente rinviata nel tempo, diverrebbe impossibile, se a essa si dovesse rinunziare nel momento dell'addio. Su questo tema è intervenuto il legislatore, prima con l'articolo 20bis e, successivamente, con l'articolo 166 del Tuir, prevedendo l'anticipazione della tassazione delle poste "in sospeso" al momento del trasferimento, considerando quel l'evento, in sostanza, una sorta di deemed liquidation.
La pretesa di attualizzare la tassazione è stata oggetto di dure critiche: la denunzia presentata dall'Aidc di Milano e la procedura di infrazione della Commissione europea contro il Governo italiano (n. 2010/4141), perché scoraggia il trasferimento della sede, impedendo di fatto l'esercizio della libertà di stabilimento.
Il problema è europeo, come dimostrano le raccomandazioni della Commissione europea del 2006. Su di esso è intervenuta anche la Corte di giustizia con diverse pronunzie e, da ultimo, con la sentenza 29 novembre 2011, (causa C-371/10 National Grid Indus). Riferita alla legislazione olandese, questa pronunzia è richiamata nell'articolo 91 del Dl 1/2012. La Corte ha contemperato le esigenze dell'erario dello Stato membro, che non può essere costretto a rinunziare alla tassazione di quanto prodotto nel proprio territorio, e quelle del soggetto amministrato, la cui posizione non va aggravata per il solo fatto che decida di trasferirsi altrove. La soluzione è non la rinunzia alla exit tax ma il mantenimento del regime di sospensione, non solo quando il soggetto resta nel territorio, ma anche nel momento della sua emigrazione all'estero.
Per garantire la tassazione a posteriori, la norma si applica solo se il trasferimento avviene verso un Paese in white list o con il quale sussista un accordo tributario, in modo da garantire allo Stato di provenienza il futuro recupero dell'imposizione delle imposte latenti, quando (e se) si verifichino le condizioni di realizzo. La norma modificata annuncia l'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia di natura non regolamentare, nel quale andranno disciplinate le condizioni del mantenimento della sospensione della tassazione, le modalità di tassazione ex post dei redditi latenti, siccome determinati al momento dell'esodo, e le modalità di pagamento (o di recupero forzoso) delle somme dovute dal soggetto emigrato.
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