Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 31 marzo 2012 alle ore 08:20.
In presenza di costi relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose, non colpose, l'indeducibilità scatta anche se il contribuente viene assolto per intervenuta prescrizione del reato.
A prevederlo è un emendamento che modifica l'articolo 8 del Dl 16/2012 (decreto fiscale) che, sembra complicare in modo singolare le regole di deducibilità in presenza di costi da reato cosi come ridisegnate dal decreto legge di semplificazione. Resta, invece, immutato il regime di piena deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti e la rettifica, in senso favorevole al contribuente, di eventuali ricavi derivanti da acquisti oggettivamente inesistenti fino a concorrenza del loro valore. Le nuova norma dovrebbe così prevedere che l'indeducibilità di oneri relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose, non colpose, scatta a condizione che: a) il Pm abbia esercitato l'azione penale; b) o il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, o ancora sentenza di non luogo procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Se poi, in futuro, dovesse intervenire una sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere fondata su motivi diversi dalla prescrizione, o ancora una sentenza definitiva di non doversi procedere, al contribuente compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi. Si complica così il contatto, già previsto dalla norma prima delle modifiche, tra il procedimento penale e quello di accertamento, che comporterà, in buona sostanza la rettifica dei costi da parte dell'ufficio solo una volta noto l'esercizio del l'azione penale, o al verificarsi delle ulteriori circostanze descritte.
La disposizione così concepita, obiettivamente, presenta una serie di complicazioni: vi è solo da sperare che la casistica interessata a tale nuova previsione sia decisamente ridotta atteso che restano escluse le fatture soggettivamente inesistenti. Vi sono poi alcuni aspetti che lasciano fortemente perplessi circa la loro legittimità: innanzitutto il fatto che la deducibilità dell'imposta sia negata in ipotesi di prescrizione, con la conseguenza che la capacità contributiva del soggetto (su cui influisce la deducibilità del costo) muta in ragione della lunghezza del processo. E' certamente vero che l'imputato può rinunciare alla prescrizione, ma è singolare che egli, differentemente, debba rinunciare alla deduzione fiscale.
Non viene chiarito, poi, chi debba essere il soggetto attivo del reato, la norma infatti fa riferimento ai costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Si pensi ai casi in cui a compiere tali delitti non sia il rappresentante legale della società, magari estraneo alla vicenda illecita, ma suoi dipendenti, ovvero soggetti esterni. Interpretando letteralmente la norma scatterebbe comunque la deducibilità del costo il che, obiettivamente, lascia perplessi.
Resta poi il rebus delle sanzioni. Il contribuente deve dedurre il costo in questione nel periodo di imposta in cui è stato sostenuto pena la sua indeducibilità per difetto di competenza. In ipotesi di rettifica da parte dell'Ufficio, perché ad esempio è stata promossa l'azione penale, al contribuente verranno anche irrogate le sanzioni per l'infedele dichiarazione. Se poi dovesse essere assolto definitivamente, gli verranno restituite, in base alla norma, solo le imposte e gli interessi. Ne consegue che le sanzioni sarebbero perse, il che, obiettivamente, appare fortemente iniquo atteso che egli è stato assolto. Salvo ipotizzare, circostanza inverosimile, che l'ufficio non irroghi le sanzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fatture
soggettivamente
false
Vecchio e nuovo regime a confronto
Dl 16/2012
Sempre deducibili
Dl 16/2012 dopo emendamento
Sempre deducibili
IMAGOECONOMICA
Fatture
oggettivamente
false
Dl 16/2012
Indeducibili ma non vengono considerati i ricavi conseguenti a tali acquisti fino a concorrenza del valore degli acquisti
Si applica una sanzione
Dl 16/2012 dopo emendamento
Indeducibili ma non vengono considerati i ricavi conseguenti a tali acquisti fino a concorrenza del valore degli acquisti
Si applica una sanzione
Costi relativi
a beni o servizi
direttamente
utilizzati
per il compimento
di delitti,
non colposi
Dl 16/2012
Indeducibili se il Pm ha esercitato l'azione penale
Dl 16/2012 dopo
emendamento Indeducibili se il Pm ha esercitato l'azione penale o ancora il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio, o sentenza di non luogo procedere per intervenuta prescrizione del reato
Permalink
Ultimi di sezione
-
CASA
Antenna parabolica più "facile" in condominio - Vai allo speciale sulla riforma - Come partecipare al forum
-
SICUREZZA SUL LAVORO
La valutazione dei rischi entra anche nelle aziende più piccole - Vai alle domande e risposte
-
DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Per il 730 rimane solo la strada del Caf o del professionista - Guida al modello 730 - Guida+
-
CASSA FORENSE
Debiti contributivi, prescrizione decennale anche se la dichiarazione è infedele
-
Dl 35/2013
Pagamenti Pa: definiti gli importi fuori dal Patto di stabilità interno
-
guida+ del sole 24 ore
Come dare la casa in affitto. Online una guida con i contratti e le regole








