Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 10 aprile 2012 alle ore 06:44.
La società che ha ricevuto per il 2010 risposta negativa all'interpello Cfc quale comportamento deve adottare nel 2011? Dipende. Se, infatti, la società si è adeguata alla risposta dell'agenzia delle Entrate, ma per il nuovo esercizio intende disapplicare la normativa, appare necessario che la stessa presenti una nuova istanza per meglio illustrare i fatti o addurre nuove prove idonee a dimostrare la sussistenza di una delle due esimenti.
Al contrario, la questione si complica se l'impresa non si è adeguata al parere negativo e non intende farlo neppure per il futuro. Questa ipotesi, infatti, comporta la risoluzione di due aspetti connessi alla natura dell'interpello come atto obbligatorio per la disapplicazione della normativa ed autonomamente impugnabile.
Quanto all'obbligatorietà, la circolare 32/E/2010 (applicabile anche agli interpelli Cfc) osserva come il comportamento dei contribuenti che hanno proceduto a disapplicare la tassazione per trasparenza dei redditi Cfc senza aver proposto interpello non può essere assimilata a coloro che hanno seguito il medesimo comportamento in dichiarazione in presenza di un rigetto espresso dell'istanza presentata.
Ai primi, infatti, oltre alla sanzione connessa alla mancata tassazione del reddito estero, dovrà applicarsi anche quella prevista per l'omissione di comunicazioni obbligatorie che va da 258 a 2.065 euro.
Inoltre, il comportamento omissivo dovrà incidere anche sulla graduazione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Ciò, sottolinea l'agenzia delle Entrate, qualora, in fase di accertamento si «rilevi, sulla base della documentazione in possesso del contribuente e del contraddittorio con quest'ultimo, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina». Al riguardo, continua la circolare 32/E/2010, l'ufficio non deve limitarsi alla mera constatazione del mancato rispetto delle condizioni formali, ma deve verificare se gli elementi sostanziali addotti siano «idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze esimenti». In assenza di queste prove i verificatori dovranno applicare le sanzioni nella misura massima.
Questo orientamento, tuttavia, si ritiene debba applicarsi solo nel caso in cui il contribuente non abbia mai presentato alcuna istanza e non anche nel caso in cui, successivamente alla bocciatura dell'interpello, il soggetto decida di non adeguarsi anche negli esercizi futuri senza proporre nuovi interpelli.
Con riferimento, invece, all'impugnabilità della risposta negativa resa, l'agenzia delle Entrate ha riconfermato (circolare 32/E/2010) che essa non è autonomamente impugnabile. Tuttavia, con la sentenza 333 del 9 settembre 2008, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha stabilito che l'interpello CFC costituisce un onere per il contribuente al fine di far valere una delle cause di disapplicazione del regime di trasparenza.
Con l'istanza, pertanto, il soggetto chiede che si produca nei suoi confronti un importante effetto costitutivo, ossia, la disapplicazione della normativa antielusiva. Di conseguenza, l'autonoma impugnabilità del diniego deriva dal fatto che la risposta resa non ha natura interpretativa, bensì provvedimentale. Nel dubbio, quindi, potrebbe risultare preferibile presentare ricorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Diritto
Nessuna responsabilità per il liquidatore «inerte»
Nicola Cavalluzzo
-
Diritto
Non è reato l'affitto a un clandestino
Ma.No.
-
Diritto
Casa dei genitori in bilico dopo la separazione
Saverio Fossati
-
Diritto
Stranieri, confronto prima del Cie
Marco Noci
-
Diritto
Nessun obbligo per gli eredi
-
Lavoro
Un aiuto quasi a regime da allargare
Gian Paolo Tosoni








