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Questo articolo è stato pubblicato il 13 aprile 2012 alle ore 06:44.
Dal primo gennaio 2013 controlli più semplici dei requisiti nelle gare d'appalto, utilizzando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Lo prevede l'articolo 20 del Dl 5/2012 (legge 4 aprile 2012 n. 35), che innalza il ruolo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
L'idea di un contenitore dove far confluire la documentazione delle imprese comprovante il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione a gare d'appalto, c'era già nella legge 106/2011 e nel dlgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Ora si è trovato un custode qualificato di tali dati, nell'Autorità di vigilanza. Gli articoli 42 e 48 del codice dei contratti, modificati dalla legge 106/2011, prevedono che le stazioni appaltanti inseriscano in una banca dati la certificazione attestante le prestazioni effettuate da imprese in appalti, servizi e forniture nell'ultimo triennio; certificazioni indispensabili per partecipare a gare successive, dimostrando capacità tecnica e professionale, e sostituendo il previgente onere di produrre documenti. Si riducono così costi e oneri amministrativi per le stazioni appaltanti e per le imprese, si tagliano i costi amministrativi legati alla partecipazione e gestione delle procedure di gara, utilizzando un'unica certificazione invece di tante quanti sono gli appalti eseguiti. Si ridurrà il rischio di errori nell'assemblaggio e spedizione di plichi (a volte monumentali), si uniformerà la modulistica e infine le verifiche dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico potranno esser effettuate on line.
Le ricadute saranno molteplici: i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari per partecipare alle gare diventano (articolo 20 comma 1 lettera a) di due tipi: quelli corrispondenti alle categorie della banca dati e quelli che se ne discostano. Per i primi basterà la certificazione della banca dati, mentre per gli altri, richiesti con motivata discrezionalità dalla stazione appaltante, provvederà la stazione stessa.
Finiranno inoltre le dispute sul cosiddetto "falso innocuo", cioè sulle dichiarazioni delle imprese che non corrispondono alla realtà (e quindi dovrebbero generare un'esclusione dalla gara), ma che non compromettono il corretto svolgimento della gara (Consiglio di Stato 1471 del 16 marzo 2012). Soprattutto non saranno più possibili disparità di trattamento quando un'impresa partecipava a più gare contemporanee ed era ritenuta idonea solo da alcune amministrazioni. Un certificato unico garantisce omogeneità di giudizio e pone anche le basi per ulteriori criteri reputazionali.
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