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Questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile 2012 alle ore 06:44.
Il rappresentante della società che attesta falsamente di avere regolarmente versato i contributi previdenziali e le imposte per partecipare a una gara di appalto risponde anche di truffa e conseguentemente all'impresa si può irrogare la sanzione per l'illecito amministrativo in tema di responsabilità dell'ente in base al decreto legislativo 231/2001, per non avere adottato idonei modelli organizzativi atti a prevenire la violazione penale. A precisarlo è la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 14359 depositata ieri.
Il rappresentante legale di una Sas attestava in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con gli obblighi relativi alla contribuzione sociale e con gli adempimenti fiscali. L'atto era destinato ad un ente pubblico per la partecipazione ad una gara di appalto, che veniva aggiudicata proprio dalla società in questione.
Successivamente veniva scoperta la falsità di detta attestazione e il rappresentante legale veniva condannato per i reati di cui agli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640 del codice penale (truffa) per aver attestato falsamente la regolarità contributiva e fiscale della società e posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari dell'ente preposti alla gara, ottenendo indebitamente l'aggiudicazione dell'appalto in pregiudizio dell'ente e delle altre ditte partecipanti Nei confronti della società, invece, veniva affermata la responsabilità per il correlato illecito amministrativo (ex Dlgs 231/2001).
Il rappresentante legale e la società ricorrevano in Cassazione evidenziando, tra l'altro, che una precedente decisione delle Sezioni Unite aveva escluso la truffa in presenza del delitto di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato e ritenuto assorbente le condotte di falso.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso rilevando, in estrema sintesi, che nella vicenda in esame, non si trattava di un'indebita elargizione, ma di un'illegittima aggiudicazione di appalto. Da qui la conferma della condanna anche ai fini del Dlgs 231/2001 nei confronti alla società, per aver omesso, evidentemente, la predisposizione di idonei modelli organizzativi preventivi.
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