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Questo articolo è stato pubblicato il 24 aprile 2012 alle ore 19:55.

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Ruotano intorno al ruolo di "mediatore" tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi le 146 pagine di motivazioni con cui la Corte di cassazione, sentenza 15727/2012 (si legga il testo su Guida al diritto), ha disposto l'annullamento della condanna di Marcello Dell'Utri a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e il rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che ora dovrà nuovamente giudicare su quei fatti.

Ma il teorema accusatorio è caduto solo parzialmente. Infatti, la sentenza, pur annullando l'Appello, contiene il riconoscimento di responsabilità molto gravi a carico dell'imputato. Ma sono numerosi anche i passaggi che riguardano direttamente l'ex premier Silvio Berlusconi che nel '74 avrebbe addirittura avuto un incontro in prima persona, nei suoi uffici, con Bontade, Di Carlo e Teresi.

All'origine ci sarebbe stata la paura, per sé e i propri familiari, di incorrere in un sequestro di persona, piuttosto frequente in quegli anni. Così, Berlusconi avrebbe stretto un accordo di "protezione" con l'associazione criminale dietro pagamento. E non importa se qui le cifre non tornano (c'è chi parla di 100 milioni chi della metà), per la Cassazione risulta comunque provato l'accordo. Anzi, dicono i giudici, «il patto risentiva di una certa espressa propensione a monetizzare il rischio di Silvio Berlusconi».

Ma la relatrice Vessichelli fa soprattutto una distinzione fra un prima ed un dopo nelle responsabilità di Dell'Utri e dunque sulla copertura data dall'organizzazione criminale all'ex premier ed alle sue aziende.
In particolate, nella prima fase, fino al 1978, la Cassazione ha ritenuto provate molte delle accuse contro il patron di Publitalia, dove i rapporti con la mafia risultano accertati grazie alla «straordinaria convergenza» delle confessioni dei pentiti. E dove risulta un ruolo attivo di Dell'Utri - paragonato in un passaggio a un "basista" - che faceva da trait d'union con l'organizzazione criminale (uno degli interventi principali è quello che porta all'arrivo di Mangano nella residenza dell'ex premier).

Ma, osserva la Suprema Corte, vi è anche una seconda fase che coincide con l'allontanamento di Dell'Utri dalle aziende di Berlusconi - è il periodo che va dal 1978 al 1982, ma anche dopo quando fa ritorno in Fininvest - dove le ricostruzioni sia fattuali che soggettive da parte della Corte di Appello di Palermo si fanno più deboli.

Ed è proprio questa fase che il giudice del rinvio dovrà «nuovamente esaminare e motivare con percorso argomentativo diverso». E cioè «se il concorso esterno sia oggettivamente e soggettivamente configurabile, a carico di Dell'Utri, anche nel periodo di assenza dell'imputato dall'area imprenditoriale Fininvest e società collegate», e «se il reato sia configurabile, sotto il profilo soggettivo, anche nel periodo successivo a quello indicato».

Infatti, negli anni '80 si registra da parte di Dell'Utri un atteggiamento «riottoso e recalcitrante» verso Cosa Nostra. Insomma, per i giudici in questo periodo mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo del dolo diretto necessario per il reato di associazione esterna. E di questo si richiede una nuova giustificazione probatoria.

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