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Questo articolo è stato pubblicato il 26 aprile 2012 alle ore 15:06.

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Dalle addizionali comunali al bollo sulle attività scudate, sono tante le scadenze fiscali previste per il mese di maggio.

Si tratta di adempimenti che non riguardano solo i contribuenti ma anche imprese ed enti, come nel caso della scadenza del 7 maggio che interessa gli enti della ricerca scientifica e sanitaria che possono correggere entro tale data eventuali errori di iscrizione nell'elenco che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille. Le correzioni si eseguono con modalità esclusivamente telematiche, usando il prodotto informatico disponibile sul sito web del Miur, ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cinquepermille.miur.it. I requisiti per l'ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti. In particolare, relativamente all'esercizio 2012, per gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria, i requisiti devono essere posseduti alla data del 30 aprile 2012.

Il 14 maggio sarà l'ultimo giorno utile per avvalersi del ravvedimento "sprint" per i contribuenti che hanno "saltato" l'appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 aprile 2012, ma hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 17 aprile fino al 30 aprile 2012.

Il 16 maggio, invece, si versa l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Sempre il 16 maggio si paga l'imposta di bollo sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni.

L'aliquota dell'imposta di bollo speciale annuale è pari al 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.

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TAG: Fisco, Miur

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