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Questo articolo è stato pubblicato il 28 aprile 2012 alle ore 11:39.
Stretta sulle scommesse telematiche di pronostico di eventi sportivi fatte negli esercizi pubblici. Il concessionario del servizio non può in alcun modo «intermediare» il rapporto tra la società di scommesse (nel caso specifico betpro.it) e i giocatori, a pena di incriminazione per l'articolo 4 della legge 401/1989, cioè «esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa».
Secondo la Terza sezione penale della Cassazione (sentenza 16010/12, depositata ieri in cancelleria) l'esercente, per non incorrere in sanzioni, deve limitarsi a mettere a disposizione le apparecchiature ricevute dal concessionario, senza indicare la scelta dell'evento su cui scommettere, individuare le quote e segnalarne le variazioni, astenendosi inoltre dal raccogliere la prenotazione di giocate, riscuotere le vincite o le perdite o liquidarle in contanti o con mezzi assimilati.
Stando all'ipotesi accusatoria del Gip di Catania, che aveva disposto il sequestro preventivo sui computer di un bar aeroportuale (poi confermato dal Riesame), l'indagata avrebbe «abusivamente svolto un'attività organizzata all'accettazione e alla raccolta via telematica di scommesse su eventi sportivi accettate per conto della società betpro.it senza essere munita delle necessarie autorizzazioni di polizia». A giudizio della Suprema Corte, poco conta che il bar disponesse delle autorizzazioni dei Monopoli per la gestione delle scommesse che, invece, avrebbe dovuto limitarsi appunto nella messa a disposizione «diretta» del collegamento ai giocatori, senza alcun tipo di assistenza nè logistica nè, tantomeno, di indirizzo sulle giocate.
Anche alla luce di precedenti sentenze (tra le ultime la 49392/11 e la 6274/11) «è necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria». In difetto, si profila una vera e propria attività organizzata sotto forma di agenzia, come tale vietata.
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