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Questo articolo è stato pubblicato il 30 aprile 2012 alle ore 06:42.

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Il mancato rispetto del termine di 60 giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni difensive comporta sempre la nullità dell'avviso di accertamento, a prescindere dall'atto redatto o che avrebbe dovuto essere redatto dai verificatori. Gli organi ispettivi devono documentare in un apposito processo verbale ogni accesso effettuato al fine di eseguire un controllo sostanziale sulla posizione del contribuente. Se ciò non avviene, si violano le prescrizioni dell'articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e l'avviso di accertamento che recepisce le risultanze di questa attività istruttoria risulta illegittimo. È quanto emerge dalla sentenza 4/12/12 della Ctr Lombardia, che ha confermato le conclusioni della pronuncia di primo grado.
Al centro della controversia un accesso presso una società nel corso del quale era stato notificato un questionario che conteneva una richiesta di documentazione. Successivamente si era tenuto un incontro presso l'ufficio nel quale il contribuente aveva esibito la documentazione richiesta. Al termine di tale attività l'ufficio non ha emesso alcun verbale conclusivo, notificando invece direttamente l'avviso di accertamento.
I giudici d'appello puntualizzano che ai sensi dell'articolo 52 del Dpr 633/1972 (norma dettata in materia di Iva, ma valida anche ai fini dell'imposizione sul reddito) e dello Statuto del contribuente le attività ispettive devono sempre essere verbalizzate dato che «ai fini dell'osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate per consentire al diretto interessato di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni».
Il collegio di secondo grado sottolinea, dunque, la rilevanza del principio del contraddittorio nel procedimento tributario come manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Il confronto va sempre garantito, a prescindere dal tipo di controllo sostanziale effettuato e dal nomen iuris dell'atto che ne debba contenere le risultanze (processo verbale di constatazione o altro). La necessità della verbalizzazione emerge prima di tutto dall'articolo 52 del Dpr 633/1972: una disposizione che prevede anche la necessità di sottoscrizione da parte del contribuente (ovvero di esplicitazione dei motivi di mancata sottoscrizione).
E questo vale anche per le attività ispettive giornaliere. Già in passato, infatti, la Commissione tributaria centrale (sentenza n. 6760 del 10 novembre 1999) aveva considerato la stesura del processo verbale giornaliero alla stregua della redazione del verbale di constatazione, sostenendo l'illegittimità dell'avviso fondato sulla base del solo verbale finale.
La decisione della Commissione tributaria regionale si inserisce nel solco – oltre che della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza C349/07, Sopropé) – anche delle più recenti pronunce della Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito (superando un ormai isolato orientamento contrario, pronuncia 21103/2011) che il mancato rispetto da parte dell'agenzia delle Entrate dei 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento – salvo casi di comprovata e motivata urgenza – comporta la nullità dell'atto impositivo (Cassazione 4687/2012, in precedenza 6088/2011 e 22320/2010).
La sentenza 4/12/12 della Ctr Lombardia, riprendendo tale posizione, precisa che la nullità riferita al mancato rispetto del termine di 60 giorni si produce in più circostanze: sia quando il verbale sia stato redatto e venga notificato un accertamento immotivatamente "anticipato", sia quando non sia stato redatto per nulla il verbale di constatazione, sia infine quando non sia stato redatto un altro atto istruttorio a chiusura di un'attività sostanziale, cioè tesa ad accertare situazioni giuridiche sulla base di un'analisi critica di fatti e documenti.
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