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Questo articolo è stato pubblicato il 04 maggio 2012 alle ore 06:41.
Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale segna l'avvio del processo tributario telematico. La facoltà per le Commissioni di compiere le comunicazioni, previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 546/1992, mediante posta elettronica certificata rappresenta un primo ma significativo passo nell'atteso adeguamento del processo tributario alle tecnologie informatiche. Infatti, attraverso le comunicazioni, le parti vengono a conoscenza di momenti salienti dello svolgimento del giudizio, quali la data di trattazione della causa e l'avvenuto deposito della sentenza, oltre che di tutti i decreti e le ordinanze emessi dal giudice. Dalle comunicazioni decorrono pure i termini per proporre reclamo contro i decreti presidenziali e per il versamento di quanto dovuto in base alla conciliazione giudiziale. Non solo, grazie alle comunicazioni, agli enti inadempienti sono trasmessi i ricorsi per ottemperanza del contribuente. Si tratta, quindi, di un banco di prova decisivo, che potrà preludere all'auspicata sollecita approvazione del regolamento (previsto dall'articolo 39 del Dl 98/2011) che detterà le disposizioni per il più generale adattamento "tecnologico" del processo tributario. Da esso potremo attenderci i maggiori benefici dell'informatizzazione. Oltre alla possibilità di depositare atti e documenti, consultare fascicoli ed estrarre copie in modo più rapido e meno oneroso, saranno favorite l'assegnazione automatica e con criteri oggettivi delle cause, la riunione dei processi connessi e l'archiviazione sistematica delle sentenze.
Non solo, con una futura modifica del decreto 546, potrebbe introdursi la comunicazione telematica non solo del dispositivo dell'ordinanza o della sentenza ma dell'intero provvedimento. E, nell'ottica dell'accelerazione del giudizio (che anche il disegno di legge delega fiscale vuol conseguire), potrebbe pure intraprendersi l'informatizzazione della fase di cassazione, che costituisce il principale ostacolo alla sollecita definizione delle cause tributarie.
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