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Questo articolo è stato pubblicato il 13 luglio 2012 alle ore 06:40.

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ROMA
Il dentista può promettere prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe minime anche se queste non ci sono più. La Corte di cassazione, con la sentenza 11816, considera la sospensione di tre mesi, inflitta dall'Ordine dei medici al direttore sanitario di una cooperativa di dentisti, solo come il risultato di «un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte di chi svolge professioni sanitarie». Nel mirino della Commissione disciplinare era finito un depliant che puntava a catturare il paziente con la promessa di abbattere di 2/3 anche i prezzi considerati invalicabili dalle ex tariffe minime nazionali.
Un richiamo, fatto in un contesto in cui il valore di riferimento era stato abrogato, considerato biasimevole. In contrasto con il principio di correttezza era anche la generalizzazione degli "sconti" privi di un qualunque riferimento alle singole prestazioni. Per mettere le mani avanti l'Ordine ricordava che né la normativa comunitaria né il cosiddetto decreto Bersani avevano messo in discussione il suo potere di verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di trasparenza e veridicità.
Un potere che i giudici della Cassazione non negano, dando però partita vinta al dentista perché non aveva violato i principi protetti. Per la Corte solo il fastidio verso la pubbicità fatta dal camice bianco spiega l'interpretazione negativa data a un richiamo, che «necessariamente presuppone piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa».
Non andava sanzionata neppure la genericità della promessa di riduzione, utile solo a incidere sulla capacità di persuasione del messaggio: un profilo che sfugge alla sfera di intervento degli organi discplinari.
L'affermazione del potere dell'Ordine da parte della Commissione non basta dunque a sorreggere una decisione giudicata «giuridicamente scorretta e logicamente inappagante».
La Cassazione riconosce dunque, malgrado il decreto Bersani e la spinta liberalizzatrice delle direttive europee e delle sentenze della Corte Ue, il potere di vigilanza degli Ordini, purché questo si limiti alla verifica della trasparenza e della veridicità.
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