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Anche i guadagni della escort non sfuggono al redditometro

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Questo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio 2011 alle ore 19:05.

Pecunia non olet, si diceva in latino. O per gli amanti del mondo e del linguaggio anglosassone: money is money. Anche il fisco sceglie questa linea nel contrasto all'evasione. Il redditometro, quindi, non fa, né può fare differenze. Le escort devono dichiarare tutto. E non sono ammesse giustificazioni «morali» o, tantomeno, che i compensi percepiti siano da considerare una forma di risarcimento per la lesione della dignità personale derivante dall'attività svolta. Attività, come precisato dalla stessa ricorrente, «assimilabile, con i dovuti distinguo del caso, all'attività di prostituta». Lo afferma chiaramente la Commissione tributaria provinciale di Novara con la sentenza 2/01/11.

La vicenda
L'Agenzia delle entrate aveva accertato con il redditometro una escort. Gli indici di capacità contributiva della donna avevano fatto emergere che poteva disporre di un reddito di quasi 130mila euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. Risultava proprietaria di immobili, intestataria di un'assicurazione e aveva sostenuto diverse spese per incrementi patrimoniali. Una volta ricevuto l'avviso di accertamento, la diretta interessata aveva presentato ricorso ai giudici tributari. Perché? Sosteneva che i soldi ricavati come escort e accompagnatrice in realtà dovessero essere interpretati come una sorta di indennizzo per l'affronto della vendita del proprio corpo. L'amministrazione finanziaria, però, ha fatto riferimento all'orientamento dei giudici comunitari. Già la sentenza della Corte di giustizia C-268/99 aveva affermato che la prostituzione è «caratterizzata dalla natura economica e da uno svolgimento in forma di lavoro autonomo, non sussistendo alcun vincolo di subordibnazione in capo a chi la esercita». In pratica, la prostituzione è un lavoro autonomo e redditi percepiti si dichiarano.

La decisione
La Commissione tributaria, investita del caso, ha ritenuto pienamente corretto l'operato dell'ufficio. Punto primo la escort non aveva negato quegli indici di capacità contributiva (gli immobili, la polizza) su cui il fisco si era basato ma aveva semplicemente affermato di possedere un reddito che «ne giustificava il mantenimento e che tale reddito non era imponibile» perché derivava dall'attività esercitata «assimilabile a quella di prostituzione». Punto secondo, la donna non ha provato quale fossero le somme effettivamente percepite e quelle spese. Punto terzo, la motivazione della presunta natura risarcitoria degli incassi non è accettabile.

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L'abitualità nell'esercizio della prostituzione, secondo i giudici tributari, porta a escludere che i compensi siano stati elargiti come forma di donazione da parte dei beneficiari delle prestazioni. Piuttosto le frequentazioni erano «regolate da precisi accordi commerciali», per cui i due "contraenti" (escort-clienti) erano consapevoli di adempiere ad obblighi contrattuali. Di conseguenza, motiva la Ctp, «se un soggetto acconsente, sebbene il fatto posto in essere sia avvertito dalla generalità delle persone come violazione della morale corrente, tale comportamento certamente non può assumere giuridicamente natura di risarcimento».

Il richiamo alla Costituzione
Del resto, come aveva già osservato la Corte di giustizia Ce, la prostituzione è una prestazione di servizi retribuita e quindi rientra nella nozione di attività economica. E qui entra in gioco anche una considerazione più alta, di natura costituzionale. Già, perché come aveva sottolineato la stessa Agenzia delle entrate, alla base c'è il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Pertanto, «non si può ritenere ammissibile che determinati soggetti - conclude la sentenza della Ctp Novara - possano eludere al dovere di contribuire al sostenimento dei costi collettivi, di cui essi stessi beneficiano».

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