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Questo articolo è stato pubblicato il 03 marzo 2011 alle ore 17:45.
Con un Dpcm da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere: l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006; l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006; la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
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