Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 20 dicembre 2011 alle ore 06:38.
ROMA
Agli «allarmati» per una «ondata di licenziamenti» manda un messaggio: come ha già detto il presidente del Consiglio la riforma riguarderà solo i nuovi rapporti di lavoro. A quelli precedenti continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Per il senatore Pietro Ichino, Pd, gli allarmi «non hanno senso». Per lui l'articolo 18 non è un tabù da tempo, visto che nel 2009 ha presentato una riforma (ddl 1873), dove si parla di quel «contratto unico» citato dal ministro del Welfare, Elsa Fornero.
A chi si applicherebbe l'articolo 18?
A tutti i nuovi rapporti di lavoro dipendente, in materia di licenziamenti discriminatori. La norma raddoppierebbe il campo di applicazione: oggi nell'area del lavoro precario non si applica. Per i licenziamenti da motivo economico od organizzativo, invece, il controllo giudiziale sul motivo stesso verrebbe sostituito dalla responsabilizzazione dell'impresa nel passaggio del lavoratore al nuovo posto.
Che tipo di flessibilità resterebbe?
Con il termine "contratto unico" credo che il ministro abbia inteso il "diritto del lavoro unico", per tutti i lavoratori in sostanziale dipendenza. In questo "diritto del lavoro unico" si potrà assumere un giovane come apprendista, stipulare un contratto a termine nei casi classici, come il lavoro stagionale, o le sostituzioni temporanee.
Il contratto unico sarebbe un immediato rapporto di lavoro dipendente?
Sì. Non sarebbero più necessari gli ispettori, gli avvocati e i giudici per accertare l'applicabilità del diritto del lavoro. I requisiti risulterebbero dai tabulati Inps o dell'Erario. Tutti a tempo indeterminato, a tutti le protezioni essenziali, ma nessuno inamovibile.
Per l'impresa quale facilità nei licenziamenti?
Per i nuovi rapporti di lavoro non avrebbe più il costo pesante che sopporta per il ritardo nell'aggiustamento degli organici. Però dovrebbe destinare parte del risparmio per integrare il trattamento di disoccupazione del lavoratore e scegliere i servizi di outplacement e di riqualificazione, il cui costo sarebbe coperto dalla Regione.
Proposta onerosa?
No. Il costo del ritardo nell'aggiustamento degli organici, anche se non è contabilizzato, è altissimo. Il costo del "contratto di ricollocazione" sarebbe molto basso nei primi tre anni del rapporto; negli anni successivi sarebbe sempre mediamente inferiore rispetto a quello cui oggi un'impresa deve far fronte per un piano di incentivazione all'esodo. Comunque sarebbe certo, predeterminabile.
Per la Marcegaglia il costo può essere sopportato in parte dalle imprese ma in parte devono esserci sussidi pubblici. Condivisibile?
Certo. Uno dei cardini della riforma deve essere l'estensione a tutti del trattamento speciale di disoccupazione, pari all'80% dell'ultima retribuzione per il primo anno dopo il licenziamento. Per questo primo anno il trattamento completamente a carico dell'impresa sarebbe minimo: il 10% di differenza per arrivare al livello danese. Che aumenterebbe all'80% nel secondo anno, tutto a carico dell'impresa, ma solo se non sarà riuscita a ricollocare il lavoratore entro il primo anno. Per generalizzare il trattamento speciale di disoccupazione all'80% basta un sesto di quello che oggi spendiamo per la cig a zero ore "a perdere" attivata per mettere in freezer i lavoratori licenziati, per nascondere il sudicio sotto il tappeto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
- Sentenze tributarie taroccate: agli arresti
- Meteo, in arrivo un altro week-end con temporali
- Un militare è morto a bordo dell'Amerigo Vespucci
- Le poltrone dei grillini. Dopo lo scontro con
- Squinzi: tasse su imprese zavorra intollerabile.
- I volti nuovi dell'Egitto: ecco i cinque (su 12)
- Diamanti e lingotti vietati ai partiti. Approvato
- Napolitano da Corleone dice: c'è molto di nuovo
- Il ministro Passera agli imprenditori: ora







