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Questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile 2012 alle ore 08:25.

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«Basta una parola del legislatore per mandare al macero intere biblioteche». L'antica saggezza esprimeva con questa formula la forza della legge che, a volte, si nasconde anche nelle piccole modifiche, persino in quelle che, a prima vista, sembrano innocue o neutre.

La lieve manipolazione lessicale operata nella fase finale della redazione del comma 4 del nuovo art. 18 non ha una portata così distruttiva, ma certamente altera l'equilibrio posto alla base della riforma da Governo e parti sociali. In particolare, quell'ultima modifica dilata l'area della reintegrazione prevista per l'ipotesi di licenziamenti disciplinari illegittimi, confinando la sanzione meramente risarcitoria in un ambito marginale e forse ipotetico.

Basti al riguardo confrontare la prima versione dell'art. 18, 4° c., approvata dal Consiglio dei ministri il 23 marzo 2012 con la successiva dizione trasmessa il 5 aprile al Senato. La versione originaria prevedeva che la reintegrazione operasse solo nelle ipotesi tassative: a) di insussistenza del fatto; b) o perché «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili». Nella successiva versione dello stesso art. 18, comma 4, quella trasmessa al Senato, risulta modificata la condizione sub b), che, adesso, consente di procedere al reintegro se «il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili».

La prima formulazione sanzionava con la reintegrazione (oltre l'insussistenza del fatto) soltanto il provvedimento espulsivo contrastante con la tipizzazione del contratto collettivo: se per la condotta posta in essere dal lavoratore era specificamente prevista (cioè tipizzata) dal contratto collettivo l'applicazione di una sanzione più blanda del licenziamento e il datore di lavoro aveva, invece, licenziato, allora il lavoratore doveva essere reintegrato. Se, invece, il contratto collettivo non conteneva una specifica previsione sanzionatoria per quella condotta, il giudice, pur accertando l'illegittimità del licenziamento, doveva, in base al comma 5 del nuovo art. 18, condannare il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria e non al reintegro.

Con due effetti importanti: 1) valorizzare delle determinazioni dei contratti collettivi, punendo la violazione di esse con la sanzione più grave, quella della reintegrazione e non con l'indennità risarcitoria; 2) delimitare con certezza l'ambito della reintegra, ancorandolo alle previsioni tipizzate dei contratti collettivi. Con la seconda formula il criterio di individuazione della sanzione applicabile al licenziamento disciplinare illegittimo (reintegrazione o indennità risarcitoria) cambia sensibilmente perché al giudice si affida il compito di stabilire in base «alle previsioni della legge» se il fatto posto in essere dal lavoratore sia o meno riconducibile ad una sanzione disciplinare conservativa. Il che significa tirare in ballo anche l'art. 2106 c.c. e il criterio di proporzionalità tra infrazione e sanzione ivi previsto. Ogni volta che il giudice, applicando tale criterio, ritenga che il fatto posto a base del licenziamento meriti una sanzione meramente conservativa, procederà alla reintegra del lavoratore.

Volendo sintetizzare la diversità delle due formulazioni, si può dire che con la prima si affermava il primato del contratto collettivo vincolando ad esso l'individuazione della sanzione da parte del giudice, mentre con la seconda si capovolge l'impostazione, attribuendo ai giudici un'ampia discrezionalità. Ma la conseguenza più rilevante è la compressione dello spazio riservato alla sanzione meramente risarcitoria: se il giudice riterrà rispettata la proporzionalità, considererà legittimo il licenziamento; se riterrà violato quel canone e, dunque, «eccessivo» il licenziamento, procederà necessariamente alla reintegra del lavoratore. Per ripristinare l'equilibrio sul quale si fondava l'originario disegno legislativo e la sua razionalità "politica", occorre, allora, recuperare la formulazione originaria ed il valore da essa attribuito al contratto collettivo ed alle sue tipizzazioni frutto di meditate scelte delle parti sociali.

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