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Questo articolo è stato pubblicato il 14 giugno 2012 alle ore 18:59.

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In venti articoli le nuove regole per battere la corruzione nella Pubblica amministrazione. Ecco in rapida sintesi un abc con il contenuto del ddl anticorruzione approvato dalla Camera. Il testo torna ora all'esame del Senato. Fra le novità ridefinito il reato di concussione. Arriva il nuovo reato di traffico di influenze illecite. Sanzionato più severamente l'abuso d'ufficio. Confisca obbligatoria per induzione indebita a dare o promettere utilità. Sul fronte della delega al Governo sulla disciplina delle incandidabilità al Parlamento per i condannati per gravi reati con sentenza definitiva il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha sottolineato come l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo ad approvarla entro quattro mesi sia un fatto «molto importante». Ecco una sintesi dei contenuti del disegno di legge.

Attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infliltrazione mafiosa (articolo 6). L'articolo individua – fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale previsto dal Codice antimafia (Dlgs 159/2011) – le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali - indipendentemente dal valore del contratto - è sempre richiesta l'informazione antimafia. Il relativo elenco può essere modificato con decreto, adottato dal ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze. È obbligatorio segnalare al prefetto, ai fini dei controlli antimafia, sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione che le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni. La violazione di questo obbligo è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20mila euro a 60mila euro.

Autorità nazionale anticorruzione (articolo 1). In ossequio alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione viene individuata l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit (articolo 13 del Dlgs 150/2009). Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che attualmente lo ricopre. Fra i compiti spettanti alla Commissione la collaborazione con organismi stranieri paritetici e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto. Alla Commissione sono riconosciuti anche poteri ispettivi e d'indagine (richiesta di notizie, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni) nonché poteri di sollecitazione e sanzionatori (ordina l'adozione di atti o la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza amministrativa). Individuate, inoltre, le attività degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali, tra le quali spicca la definizione dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Clausola di invarianza finanziaria (articolo 20). L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Codice degli appalti, modifica cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore (articolo 7). L'articolo modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis (ad esempio, associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.

Codice penale, modifiche (articolo 13). Arrivano numerose modifiche al codice penale. Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (articolo 314 Cp) è portato da tre a quattro anni. Ridefinito il reato di concussione (articolo 317) che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione. Nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", sanzionato più severamente (la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell'articolo 318 (cosiddetta corruzione impropria) vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318, che risulta adesso collegata all'esercizio delle funzioni e non al compimento di un atto dell'ufficio. Soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio. Aumentata, all'articolo 319 (che continua ad applicarsi anche all'incaricato di pubblico servizio), la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (da quattro a otto anni anziché da due a cinque anni), mentre all'articolo 319-ter è prevista, per la corruzione in atti giudiziari, la pena della reclusione da quattro a dieci anni (attualmente va da tre a otto anni). Introdotti nel codice due nuovi delitti: l'«induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione, nuovo articolo 319-quater). La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni; il «traffico di influenze illecite» (nuovo articolo 346-bis) che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali. É sanzionato più severamente l'abuso d'ufficio (articolo 323: è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni). É modificato l'articolo 317-bis Cp: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari. Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento rispetto alle novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti. Si tratta delle disposizioni sull'incapacità di contrattare con la p.a. a seguito di condanna (articolo 32-quater Cp), sull'estinzione del rapporto di lavoro (articolo 32-quinquies), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 322), sull'applicabilità agli organi dell'Ue (articolo 322-bis), sulla confisca (articolo 322-ter), sulla circostanza attenuante (articolo 323-bis).

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