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Norme e Tributi
PROFESSIONISTI
25 aprile 2006
Evasione fiscale «segnalata»

L a segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio potrebbe provenire anche da reati fiscali.

Da sabato 22 aprile anche i professionisti sono " arruolati" negli adempimenti antiriclaggio: oltre all'obbligo di identificare i clienti e di registrare i dati nell'archivio unico, il decreto legislativo 56/ 04 e il decreto ministeriale 141/ 06 impongono anche ai professionisti di segnalare le operazioni sospette.La " collaborazione attiva" non deve però trasformarsi in un'indagine diretta sull'esistenza o meno di questa fattispecie delittuosa poiché non è questo l'obiettivo della normativa antiriciclaggio. Infatti, se ne sussistono i presupposti, l'indagine resta di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale.In ogni caso, l'attività di segnalazione dovrà essere gestita con prudenza e cautela per evitare di intralciare l'attività dell'Uic con segnalazioni infondate e quindi inutili.Va tenuto poi presente che la mancata segnalazione non integra un reato, ma un illecito amministrativo.Dunque, il professionista è tenuto a valutare tutte quelle operazioni, per le quali presta la propria assistenza, di trasferimenti di denaro oltre 12.500 euro, se sussiste il sospetto che l'importo provenga da un altro delitto commesso con dolo o colpa.Quindi anche quando c'è il sospetto che l'operazione sia finalizzata a far circolare valore proveniente da evasioni fiscali penalmente sanzionate. Tuttavia, è previsto l'esonero dall'obbligo di segnalazione in tutti i casi in cui il professionista acquisisce informazioni nell'ambito di una prestazione di difesa ( anche davanti alle commissioni tributarie). La normativa penale tributaria è delineata nel titolo II del decreto legislativo 74/ 00, che prevede le seguenti ipotesi:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici;
• dichiarazione infedele;
• omessa dichiarazione;
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il problema che si pone è se ognuno di questi reati possa configurare presupposto di quello di riciclaggio. Al riguardo si registrano orientamenti contrapposti.Parte della dottrina ritiene che, se si vuole evitare il completo svuotamento del dolo di riciclaggio, inteso come dolo diretto, ossia come coscienza e volontà di porre in essere le condotte oggetto della norma incriminatrice, occorre definire il concetto di " provenienza". Questo va inteso come un legame preciso tra delitto e arricchimento attraverso la reintroduzione nel mercato del denaro proveniente dal delitto stesso.Non sussisterebbero, in questo caso, dubbi sulla configurabilità come reato di riciclaggio della frode fiscale realizzata attraverso la fatturazione di operazioni inesistenti. Deve essere in ogni caso valutato se il sospetto di emissione di fatture false vada segnalato, in quanto tale, prima o dopo la presentazione della dichiarazione da parte del cliente. Ciò in quanto il reato si consumerebbe nel momento in cui la fatturazione effettuata, in tutto o in parte, non viene dichiarata all'Amministrazione finanziaria.Per quanto riguarda poi l'infedele dichiarazione andrebbe verificato se il risparmio di denaro venga utilizzato o meno da effettua, in quanto, nel primo caso, non si è nell'ipotesi di riciclaggio perché il denaro non è uscito dalla sfera di competenza di chi ha prodotto la dichiarazione stessa.Al di fuori dell'ipotesi di fatturazione inesistente ( che è tra i fondamenti del reato previsti all'articolo 648 bis e ter) un'altra parte della dottrina sostiene che l'evasione fiscale non costituisce presupposto per il reato di riciclaggio, in quanto il denaro proviene da un'attività lecita e solo indirettamente dall'attività illecita di evasione.

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