A Deliveroo e Uber si applica il 5° livello del contratto della logistica
Le sentenza 3237/23 e 3239/23 con cui il Tribunale di Milano ha condannato alcuni colossi della consegna di cibo a domicilio
di Giampiero Falasca
3' di lettura
Le sentenza 3237/23 e 3239/23 con cui il Tribunale di Milano ha condannato alcuni colossi della consegna di cibo a domicilio (Deliveroo e Uber Eats) al pagamento dei contributi previdenziali per i ciclofattorini contiene istruzioni precise su come determinare la base imponibile da usare a tali fini. Innanzitutto, la sentenza fissa il momento iniziale della prestazione lavorativa nel cosiddetto “Login” e il momento finale nel cosiddetto “Logout” dalla piattaforma usata per le consegne, da calcolarsi in relazione a ogni singolo giorno lavorativo. La sentenza esclude che si possa presumere lo svolgimento di un orario di lavoro diverso e aggiuntivo rispetto a quello rilevato in questo modo, sulla base della ritenuta incompatibilità tra la prestazione etero-organizzata dei rider e la norma sul part time contenuta nel Dlgs 81/2015 (articolo 10). Le ore di lavoro svolte in questo spazio di tempo devono, secondo la sentenza, essere valorizzate facendo riferimento alla retribuzione di un lavoratore inquadrato nel V livello del Ccnl Logistica.
La motivazione della scelta
La scelta di questo accordo collettivo viene giustificata facendo leva, innanzitutto, sull’inapplicabilità del Ccnl Rider sottoscritto il 15 settembre 2020 dalla Assodelivery con Ugl. L’applicabilità di tale intesa viene esclusa sia per un motivo di fatto (gran parte dei rapporti interessati dalla causa risale a periodi precedenti), sia per un motivo giuridico: l’insussistenza in capo a Ugl del requisito della rappresentatività comparativa nel settore di riferimento. Un requisito che, secondo quanto stabilisce l’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 (rafforzato in seguito dall’articolo 2, comma 25, della legge 549/1995), è essenziale nella determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dovendo, questi, essere calcolati su una base retributiva non inferiore all’importo stabilito da accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il Ccnl Logistica
Il Ccnl Logistica viene individuato, invece, come accordo di riferimento «per la pluralità e l’importanza delle associazioni sindacali sottoscrittrici»; il livello di inquadramento da usare per i rider corrisponde a quello dei «fattorini addetti alla presa e consegna», che hanno mansioni corrispondenti alla loro attività. Il Tribunale esclude, invece, l’applicabilità del Ccnl Commercio, pur dando atto che questa intesa ha il requisito della rappresentatività. Tale esclusione è legata, tuttavia, alle dinamiche processuali (viene rilevata, nella sentenza, una carenza di interesse all’applicazione di un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello individuato dagli ispettori, in quanto non avrebbe l’effetto di cambiare l’entità degli importi richiesti a titolo di contributi), mentre non dipende da una strutturale incompatibilità con l’attività dei rider (che potrebbero, quindi, anche essere inquadrati in tale accordo, al sesto livello, corrispondente alla figura del fattorino).
Il cambiamento
Su queste basi, la sentenza ordina l’iscrizione dei rider nell’ambito della gestione Dipendenti (e non nella gestione Separata) con le aliquote contributive per il lavoro subordinato, con una retribuzione di riferimento pari a quella del quinto livello del Ccnl Logistica: su questa retribuzione deve essere calcolato l’importo di contributi, interessi e sanzioni (e quello dei premi assicurativi nei rapporti con l’Inail).Il Tribunale rileva, infine, che i contributi in questione sono soggetti a prescrizione quinquennale, ma ricorda che la decorrenza del relativo termine è stata sospesa più volte nel periodo emergenziale (per un periodo che, sulla base dei diversi provvedimenti intervenuti durante la pandemia, ammonta a complessivi 311 giorni, distribuiti in momenti diversi tra il 2020 e il 2021).
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