la giurisprudenza

A motore fermo niente guida in stato di ebbrezza

Resta aperta la possibilità di valutare se la persona abbia guidato in predenza

di Domenico Carola

(Cultura Images RM / AGF)

2' di lettura

Si può sanzionare il guidatore in stato di ebbrezza se il suo veicolo è fermo e magari a motore acceso? La giurisprudenza non ha dato, ad oggi, risposte univoche. E secondo alcune pronunce, il trovarsi in posizione di guida è rilevante di per sé, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando.

Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Cassazione 37631/2007, secondo cui è irrilevante se il mezzo fermo o in moto. E la sentenza 45514/2013 osserva che la fermata non è altro che una fase della circolazione.

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Però la sentenza 10476/2010 ha anche chiarito che ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza rientra la condotta di chi all’interno del veicolo dorma con le mani e la testa sul volante, ma solo se è accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico. Altre sentenze ritengono che lo stato di ebbrezza sia sanzionabile (se l’auto non è in marcia) solo se è comprovato che il conducente ha, in condizioni di alterazione dovuta ad ubriachezza, movimentato il proprio mezzo in un’area pubblica o destinata al pubblico (10476/2010). E la 2770/2012 stabilisce che «allorché l’automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcoolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio garage con l’auto ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all’imputato».

In favore dell’interpretazione “dinamica” del concetto di guida c’è poi la pronuncia 30209/2013 su un uomo trovato in stato di alterazione da droghe, trovato all’interno di un’auto ferma in un’area di sosta con la fidanzata: poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l’auto proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l’assunzione degli stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta.

In sostanza, tutto dipende da come il giudice interpreta il concetto di «guida» cui fa riferimento l’articolo 186 del Codice della strada. Quale soluzione pare più ragionevole?

L’articolo 12 delle preleggi fissa limiti precisi al potere dei magistrati di interpretare le norme, cui «non si può «attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Il tenore letterale dell’articolo 186 del Codice richiama il concetto di guida, il cui significato letterale ha una evidente valenza dinamica. L’intenzione del legislatore è la salvaguardia dell’incolumità pubblica, evitando che una persona in stato di ebbrezza, se alla guida di un’auto, provochi incidenti.

Così si dovrà escludere che si possa parlare di guida se il veicolo è fermo e lasciare aperta la possibilità di valutare altre circostanze per capire se la persona abbia verosimilmente guidato il mezzo prima di fermarsi. Insomma, anche il fatto che una persona ebbra sia in un’auto ferma può (unitamente ad altri elementi di fatto) costituire la prova di una «deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica», concetto contenuto nella sentenza 10476/2010. In tal caso la prova di tale movimentazione si può desumere anche nei casi in cui la persona si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche.

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