«Abbiamo una banca?». Per Raffaelli confermata la falsa testimonianza
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
La Cassazione conferma la condanna di Roberto Raffaelli, ex amministratore delegato della società incaricata di eseguire le intercettazioni nell’ambito del caso Unipol, nel procedimento relativo alle manipolazioni del mercato in riferimento alle scalate a Bnl e Antonveneta.
Per la Suprema corte l’amministratore delegato della società di intercettazioni Rcs (Reseurch Control System), ha mentito nel processo a carico di Silvio e Paolo Berlusconi, quando ha negato di aver fatto ascoltare all’ex presidente del consiglio e al fratello il testo della registrazione tra Piero Fassino e Giovanni Consorte al vertice dell’Unipol, nel corso della quale l’allora segretario dei Ds pronunciò la famosa frase «Ma abbiamo una banca?».
Nella ricostruzione dei giudici il nastro, coperto da omissis perché relativo ad un parlamentare, fu ascoltato dal premier il 24 dicembre del 2005 e poi la chiavetta Usb fu consegnata e il testo pubblicato su ”Il Giornale” edito da Paolo Berlusconi, il 27 dicembre. Chiaro anche il movente: l’intento di ottenere la gratitudine di Silvio Berlusconi a sostegno della sua società con mire espansive verso la Romania. Raffaelli aveva fornito una ricostruzione del tutto diversa nel giudizio in cui era sentito in veste testimone-assistito, perché imputato nel procedimento-madre a carico di Silvio e Paolo Berlusconi per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio. Ad avviso del manager non c’era stato nessun ascolto, per un problema di apertura del file conservato nella sua pen drive, e comunque Silvio Berlusconi si era addormentato. Una versione smentita anche dall’imprenditore Fabrizio Favata presente all’incontro, il quale aveva dichiarato che l’ex premier aveva sentito l’intercettazione e l’aveva anche commentata. Per i giudici un racconto attendibile, a differenza delle dichiarazioni “interessate” del ricorrente. Anche la pubblicazione delle intercettazioni sul giornale della famiglia Berlusconi sarebbe inspiegabile, affermano i giudici, se non alla luce del precedente ascolto della conversazione.
Non passa neppure il tentativo della difesa di dichiarare nulla la testimonianza, perché prestata senza il giuramento di rito, il preventivo avviso sulla facoltà di astensione e gli avvertimenti sulle conseguenze penali della “menzogna”. Per la Cassazione si tratta di una nullità relativa e non assoluta. E nello specifico non è di ostacolo alla conferma della condanna.
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