Abitazioni abusive, la demolizione dopo 24 anni in linea con la Convenzione
Nessuna possibilità di sospendere l’ordine se chi ha realizzato l’abitazione abusiva ha avuto 24 anni di tempo per trovare un altro alloggio: è rispettato il principio di proporzionalità
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
A 24 anni dall’ordine di demolizione si può demolire la casa abusiva, se chi l’ha realizzata ha avuto tutto il tempo di trovare un’altra sistemazione. L’esecutività del provvedimento può dunque essere considerato proporzionato, rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità, senza che possa essere contestata, da parte di chi lo subisce, la violazione del rispetto alla sua vita privata e familiare, dettato dall’articolo 8 della Convenzione, e interpretato dai giudici di Strasburgo. La Cassazione, con la sentenza 7127, respinge il ricorso del proprietario di un’abitazione abusiva di 90 metri quadrati, realizzata in una zona vincolata. Il ricorrente aveva ottenuto una sanatoria, considerata però inefficace, perché l’atto aveva effetto solo sugli abusi commessi fino al 1993, mentre non copriva gli ulteriori lavori irregolari proseguiti fino al ’98, data ultima di consumazione del reato.
I diversi interessi tutelati
E la Suprema corte ricorda che l’ordine di demolizione non è sottoposto alla prescrizione stabilita dal Codice penale per le sanzioni penali, avendo una natura amministrativa a carattere ripristinatorio senza finalità punitive. Detto questo i giudici di legittimità mettono sul piatto della bilancia i diversi interessi tutelati, per stabilire se la demolizione rispetti il principio di proporzionalità nel caso in cui il provvedimento riguardi un’abitazione familiare. La Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 4 agosto 2020 Kaminskas contro Lituania) ha escluso che le condizioni personali del destinatario dell’ordine di demolizione - dall’età avanzata alla situazione economica - possano, da sole, essere determinanti per negare la violazione, in nome del diritto del singolo al proprio domicilio, se questo ha commesso l’abuso consapevolmente. Se così non fosse, avverte la Cassazione, si finirebbe per incoraggiare azioni illegali a scapito della tutela del territorio e dell’ambiente.
Non c’è legittima aspettativa dopo due decenni
Ciò che pesa, ai fini del rispetto della proporzionalità della sanzione, sono anche le garanzie assicurate e, in particolare, il tempo ragionevole concesso per demolire, all’interessato deve essere, infatti, consentita la possibilità di trovare una soluzione abitativa. Nel caso esaminato, i criteri dettati dalla giurisprudenza, sia interna sia europea sono stati rispettati. Il ricorrente, che aveva sottolineato le condizioni di salute precarie, aveva però avuto un larghissimo lasso di tempo, ben 24 anni, per trovare un rimedio, periodo durante il quale ha invece continuato ad usufruire indebitamente del bene. Una condotta che gli impedisce, oggi, di rammaricarsi per l’ordine di demolizione che diventa esecutivo dopo oltre due decenni. Quando lui riteneva di avere la legittima aspettativa di restare nella sua casa.
loading...