Corte di giustizia ue

Aerei, il comportamento molesto del passeggero a bordo è “circostanza eccezionale”

Non sempre tale da escludere però l’obbligo di risarcimento da parte della compagnia per il ritardo o la cancellazione del volo

di Annarita D'Ambrosio

(Sergiy Serdyuk - stock.adobe.com)

3' di lettura

Chiarisce le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure ragionevoli» ai sensi del regolamento 261/2004 1(il «regolamento sui diritti dei passeggeri aerei») la sentenza Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), pronunciata dalla Corte di giustizia europea l'11 giugno 2020.

I contenuti

È stato stabilito che il comportamento molesto di un passeggero che ha ritardato la partenza dell'aeromobile costituisce una «circostanza eccezionale» e che un vettore aereo operativo può avvalersi di questa «circostanza eccezionale» anche per cancellare la tratta. La riprogrammazione del volo degli altri passeggeri, che evidentemente arriveranno a destinazione più tardi può essere ritenuto una «misura ragionevole» che esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, non sempre però, solo in presenza di determinate condizioni.

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I fatti

La controversia principale era sorta tra un passeggero e il vettore aereo Transportes Aéreos Portugueses (TAP) in merito al rifiuto di quest'ultimo di risarcirlo per la perdita del volo in coincidenza, conseguenza del ritardo prolungato all'arrivo alla sua destinazione finale. Il vettore aereo
aveva rifiutato di accogliere la domanda, adducendo come motivazione che il ritardo del volo in questione traeva origine dal comportamento molesto di un passeggero verificatosi su un precedente volo operato con lo stesso aeromobile e che aveva comportato un dirottamento dello stesso. Questa circostanza, secondo il vettore, doveva essere qualificata come «eccezionale» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e dunque nessuna compensazione pecuniaria era dovuta.

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La precedente pronuncia
Il Tribunale circondariale di Lisbona, investito della causa, aveva espresso dubbi sulla qualificazione giuridica della circostanza all'origine del ritardo, in particolare sul fatto che il ritardo riguardasse un volo precedente, non quello a bordo del quale avrebbe dovuto trovarsi il passeggero che aveva chiesto il risarcimento.

Quando il risarcimento non è dovuto
A questo riguardo, la Corte ha ricordato che il vettore aereo non è tenuto a risarcire i passeggeri se è in grado di dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo, di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo, sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se
fossero state adottate tutte le misure del caso.

Le prove che deve fornire il vettore aereo
Per la Corte possono essere qualificate «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro
natura o per la loro origine, non riguardano il normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. Circostanze che possono verificarsi, in particolare, in caso di rischi connessi alla sicurezza.

Certamente il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell'equipaggio non sono prevedibili e costituiscono un rischio alla sicurezza, ma il vettore deve dimostrare di non aver contribuito al
verificarsi del comportamento del passeggero, in particolare, ad esempio, di non aver proceduto all'imbarco dello stesso nonostante avesse avuto atteggiamenti poco consoni già prima di salire a bordo.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che spetta al vettore aereo, la prova del nesso di causalità diretta tra il verificarsi del dirottamento sul volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, e il ritardo o la cancellazione del volo successivo.

In conclusione, tra le misure ragionevoli che l'aviolinea deve adottare per sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria, essa deve assicurare l'imbarco dei passeggeri, nel più breve tempo possibile, su voli alternativi diretti o indiretti, operati eventualmente anche da altri vettori aerei.

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