Afam, in Cdm i due regolamenti su reclutamento e ordinamenti didattici
Le prossime mosse per la definizione del percorso che - a questo punto - potrebbe riguardare il Governo e il ministro che verranno
di Antonio Bisaccia*
5' di lettura
Il 1 settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, due dei quattro regolamenti attesi dal sistema Afam. L'articolo 2, comma 7, della legge 508/1999 prevede siano disciplinate alcune materie fondamentali per il funzionamento delle istituzioni. Su proposta del ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Cnam, i due regolamenti approvati riguardano il reclutamento del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 143/2019, le modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni Afam, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 212/2005. Una volta approvati la parola passa ai prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle preposte commissioni parlamentari, dopodiché il Consiglio dei ministri approverà definitivamente e il Presidente della Repubblica firmerà i relativi Dpr. L'iter è stato instradato dal ministro Messa e dal Governo uscente e si auspica che sia concluso entro questa legislatura, ma – poiché essa è agli sgoccioli – l'iter potrebbe essere definito dal prossimo Parlamento e dal prossimo Governo. Ovviamente, i ritardi ultra-ventennali suggeriscono di concludere prima: non è più sostenibile accumulare altri ritardi.
Reclutamento e fabbisogno di personale
Per il reclutamento, come è noto, la materia era stata definita con il decreto del Presidente della Repubblica 143/2019, la cui entrata in vigore era stata prevista per l'anno accademico 2020/2021. Tale data, in realtà, è stata oggetto di una serie infinita di rinvii perché il citato Dpr – nei contenuti – non era innovativo e non piaceva, di conseguenza, a nessuno dei soggetti coinvolti (né ai sindacati, né al sistema stesso in toto).In particolare critiche costruttive erano state rese al Senato e alla Camera dalle Conferenze Afam. L'ex ministro Manfredi, al fine di mettere ordine al sistema, istituì il Tavolo tecnico permanente che cominciò il processo di revisione, non solo per il reclutamento ma anche sulle altre materie da plasmare (didattica, governance, programmazione e valutazione). In prima istanza, si è reso necessario un ripensamento del Dpr 143/2019 per tanti motivi. Uno di questi era la programmazione triennale di fabbisogno del personale (nodo importante per consentire l'allineamento al sistema universitario), che non poteva funzionare a regime con le attuali modalità utilizzate per la mobilità (fino ad ora, modalità fotocopia del sistema scolastico). La programmazione triennale, nella nuova ottica proposta, dovrà comunque contemperare, al di là del principio ordinamentale, il tema della mobilità con le legittime aspettative del personale, anche trovando sistemi “progressivi” che non danneggino nessuno. Non si può negare che la mobilità sia stata modificata (in analogia al sistema universitario), ma essa non è stata abolita. E si è aggiunta anche quella che viene definita mobilità “orizzontale” (passaggio a diverso settore artistico-disciplinare): mobilità, questa, che servirà ad equilibrare meglio le competenze interne alle istituzioni, sotto il profilo delle reali necessità didattiche in combinato disposto con le competenze. Inoltre bisogna considerare che, a seguito delle innovazioni Afam recenti (ampliamento sostanziale dell'organico, abolizione della seconda fascia della docenza e inserimento dei tecnici di laboratorio nelle Accademie e accompagnatori al pianoforte nei Conservatori) è stata necessaria l'introduzione di strumenti per operare in un contesto ampiamente rinnovato. L'intensa fase di auditing nelle sedi opportune ha evidenziato le richieste degli stakeholders, soprattutto sul cuore reale della riforma: ovvero, abilitazione artistica nazionale (AAN) e introduzione della figura del ricercatore.
Obiettivi raggiungibili
Il modello normativo di riferimento dell'AAN è naturalmente costituito dal sistema dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), da tempo sperimentato nel reclutamento universitario dopo l'entrata in vigore della legge 240/2010. Dal momento che il legislatore, nel predisporre la riforma dell'Alta formazione artistica e musicale ha operato una chiara scelta nel senso di un avvicinamento della disciplina delle Istituzioni Afam alla disciplina delle Università, il naturale corollario e completamento di tale processo non poteva che essere la previsione di un modello di reclutamento ispirato ai medesimi principi di qualificazione e competenza didattica. Il regolamento approvato consente di eliminare quelle disfunzioni derivanti da una normativa sparsa in una panoplia di decreti, leggi e note disseminate in una sorta di landa affollata di oscurità perplessa. Le Afam non hanno mai potuto assumere docenti direttamente ma solo attraverso un sistema farraginoso iper-centralizzato, con tempistiche “neurodegenerative” relativamente al tessuto di tenuta delle istituzioni.Adesso, invece, con un sistema di taglio più selettivo in due tempi (di cui l'AAN è il primo tempo e il concorso di sede il secondo) le procedure di reclutamento avverranno in analogia al reclutamento dei professori delle università. Cresce la cosiddetta “autonomia responsabile” o, meglio, “scrupolosa” nel produrre atti e azioni all'interno della cornice delle norme. Il che vuol dire anche definire in maniera piena i fabbisogni triennali, senza i vincoli delle graduatorie nazionali, fermo restando che esse si dovranno ovviamente esaurire, e senza tutti i complicati step delle procedure di nomina spesso (molto) tardivi.
Precariato, ricercatori e ordinamenti didattici
La stella polare per l'eliminazione del precariato storico risiede nella stabilizzazione dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (quest'anno tutti di docenti di queste graduatorie verranno nominati in ruolo! L'8 settembre inizia la procedura per la scelta delle sedi); con l'AAN ci sarà maggiore valorizzazione della docenza che, a regime, garantirà innalzamento di livello dell'offerta formativa, che, insieme alla stabilità, consentirà una continuità didattica finalmente realizzata. Un'efficace salvaguardia è prevista altresì per il “precariato giovane”, in quanto potranno partecipare alla prima tornata di concorsi di sede, essendo gli unici a cui, in prima istanza, viene “riconosciuta” l'AAN. C'è da dire che obiettivo del precariato giovane è richiedere un'altra tornata (ultima e definitiva) di inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, cosa che – al momento – non è prevista nella bozza di Dpr approvata dal Consiglio dei ministri, ma che verrà probabilmente richiesta a gran voce nei passaggi parlamentari. La stabilizzazione, inoltre, degli amministrativi aiuterà a strutturare meglio l'agere amministrativo, con ricadute positive sulla gestione delle istituzioni. Per ultimo, la figura del ricercatore diventa fulcro imprescindibile per tutte le dinamiche legate ai progetti di ricerca (a cominciare dai Prin, il cui imbuto della valutazione dei progetti, dovuto all'assenza di valutatori Reprise appartenenti all'Afam, ha necessità di essere risolto). Importante anche lo strumento dei “contratti di ricerca”, anche se – per ora e purtroppo – possono essere finanziati solo con risorse esterne.Per ciò che concerne gli ordinamenti didattici, dal 2005, anno di emanazione delDpr 212, sono state apportate numerose novità disseminate in tanti atti normativi che era necessario sistematizzare. Questo ha consentito di affrontare anche le criticità affastellatesi nel tempo, eliminare ogni vulnus venutosi a creare, riorganizzare le strutture didattiche e recepire le novità relative alle esigenze formative degli studenti: nel quadro generale della formazione superiore. Elemento innovativo risiede nel fatto che le cosiddette “scuole” diventano facoltative, per cui si dissolve l'obbligatorietà della Tabella A dell'originario Dpr 212/2005. A questo si aggiungono le nuove funzioni dei dipartimenti – definiti nel numero e nella denominazione autonomamente dall'istituzione – che sono chiamati a coordinare didattica e ricerca. Le modifiche, dunque, danno valore all'autonomia organizzativa e didattica delle Afam, consentendo quell'evoluzione necessaria ad attuare il parallelismo col sistema universitario. Questo doppio passo in avanti dei Dpr precede, fuori da ogni dubbio, l'altro passo doppio in itinere: quello relativo alla governance e quello relativo a programmazione e valutazione, di cui si dovrà occupare il nuovo ministro e il nuovo Governo. Con l'obiettivo primario di concludere il processo di riforma in atto strutturando – in tempi non biblici – anche un nuovo status giuridico-economico della docenza sintonizzato sul regime autonomista dell'articolo 33 della Costituzione e in analogia al sistema universitario.
*Presidente del Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale
Brand connect
Newsletter Scuola+
La newsletter premium dedicata al mondo della scuola con approfondimenti normativi, analisi e guide operative
Abbonati
loading...