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Affitti brevi, obblighi di trasparenza sull’annuncio web

Le piattaforme dovranno comunicare i dati: sanzioni e «blocchi» per chi non lo fa

di Giorgio Emanuele Degani

(Adobe Stock)

2' di lettura

Anche l’Italia si prepara a fare i conti con i nuovi obblighi comunicativi in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli affitti brevi. È la conseguenza del recepimento della direttiva n. 2021/514/Ue (Dac 7) che ha previsto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali.

L’obiettivo principale è quello di estendere le norme sulla trasparenza fiscale alle piattaforme digitali, obbligando i gestori a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti sulle loro piattaforme; le multinazionali del web - tra cui Airbnb o Booking - diverranno così dei “collaboratori fiscali” al fine di assoggettare a imposizioni tutte le transazioni digitali, contrastando in modo significativo l’evasione. Sono interessati anche i soggetti non residenti, né costituiti né tantomeno gestiti in uno Stato membro, oppure che non dispongano di una stabile organizzazione e facilitino solo la locazione di immobili ubicati in uno Stato membro.

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GLI AFFITTI NELLE MAGGIORI CITTÀ
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Le operazioni da verificare non riguarderanno le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2mila locazioni e i soggetti per i quali vi siano meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2mila euro per ciascun periodo di riferimento. Tali esclusioni hanno lo scopo di evitare eccessivi oneri per operatori alberghieri e tour operator che forniscono alloggi con una elevata frequenza o per i soggetti che, compiendo un numero limitato di operazioni, non evidenziano un significativo rischio di evasione d’imposta.

GLI ANNUNCI
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In presenza dei requisiti, il gestore della piattaforma dovrà raccogliere le informazioni sul locatore dell’immobile nonché quelle relative ai beni immobili in locazione, acquisendone l’indirizzo e i relativi dati catastali.

Il gestore sarà tenuto a comunicare all’agenzia delle Entrate, oltre al numero di giorni di locazione e la tipologia di unità immobiliare inserita nell’inserzione, «il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato»; dovranno poi essere comunicati, con riguardo al medesimo ambito temporale, anche eventuali imposte, diritti o commissioni trattenuti o addebitati dal gestore della piattaforma.

L’omessa comunicazione alle Entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione da 2mila a 21mila euro, aumentata della metà; la sanzione è dimezzata se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto. Sul punto, è previsto che il venditore/locatore che non trasmetta al gestore della piattaforma tutte o alcune delle informazioni citate, a seguito di due solleciti inviati senza risposta e, comunque, decorsi 60 giorni dall’invio della richiesta iniziale, verrà escluso dalla piattaforma senza possibilità di riattivare un altro account.

La normativa è di certo un punto di svolta in chiave di trasparenza: sebbene, inizialmente, l’adempimento di tali nuovi oneri comporterà un incremento dei costi di gestione per gli operatori, sul medio-lungo periodo vi saranno dei benefici per la collettività, derivanti da un abbattimento dell’evasione “digitale”.

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