Agcom, faro sugli influencer assimilabili a emittenti Tv e video on demand
Il Consiglio dell’Agcom ha deciso di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi
di Andrea Biondi
I punti chiave
2' di lettura
Trasparenza sulla pubblicità; obblighi di tutela dei minori; obblighi di trasparenza societaria; obblighi in chiave di pluralismo e non discriminazione. E addirittura si potrebbe arrivare a obblighi di investimento in produzioni audiovisive /anche se qui, va detto, ci sono dei criteri a monte che finirebbero per sterilizzare questa possibilità). Sono i nuovi obblighi per gli influencer allo studio dell’Agcom. Che ha masso in consultazione un testo «sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi».
Come Tv e video on demand
Grandi influencer quindi come Tv. Con tanto di obblighi da rispettare così come fanno le emittenti televisive. Agcom ha comunicato l’avvio di una consultazione pubblica che dovrebbe portare alla stesura di “Linee Guida”. La durata della consultazione pubblica sarà di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera (in fase di pubblicazione ma ancora non pubblicata).
Produttori di contenuti
Il tutto partendo dalla consapevolezza che il mondo della comunicazione è popolato – e magari per alcune fasce d’età dominato – da “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che, scrive Agcom nel suo comunicato «creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media». Un fenomeno troppo esteso per essere lasciato alla naturale evoluzione delle cose visti, dall’altra parte, gli obblighi cui, già da tempo, i fornitori di servizi media audiovisivi sono sottoposti.
La distinzione all’interno degli influencer
Qui Agcom è voluta intervenire con una distinzione. Da una parte va infatti considerata la realtà dei «soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l'applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)». Sull’altro versante ci sono i «soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l'applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta».
L’esigenza di un aggiornamento normativo
Quindi, conclude Agcom «un'estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell'attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo. L'Autorità intende dunque, con l'avvio della citata consultazione pubblica, individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli influencer, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari».
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