Aiuti di Stato, nei gruppi dichiarano solo le singole società agevolate
Ciascuna azienda compila in autonomia, ma partecipa al massimale collettivo. Analisi dei benefici ricevuti in vista del 30 novembre, termine di invio del modello
di Pasquale Murgo
4' di lettura
La proroga dell’invio del modello al 30 novembre fornisce più tempo agli operatori per verificare e gestire gli aiuti di Stato usati nel periodo dell’emergenza. Nel caso dei gruppi, il maggior tempo dovrebbe essere sfruttato per fare un’analisi di tutti gli aiuti ricevuti dalle singole imprese, differenziando quelli rientranti nel cosiddetto regime “ombrello”.
Le agevolazioni coinvolte...
Dal punto di vista soggettivo, nelle istruzioni al modello si prevede che l’autodichiarazione degli aiuti di Stato debba essere presentata solo dalle imprese che hanno beneficiato delle misure del regime “ombrello” (articolo 1, comma 13, Dl 41/2021). Si tratta delle misure riportate nel quadro A (sez. I) del modello:
l’esonero dal versamento dell’Irap (articolo 24, Dl 34/20);
i vari contributi a fondo perduto (articolo 25, Dl 34/20; articolo 1, 1-bis, 1-ter, Dl 137/20; articolo 2, Dl 172/20; articolo 1, commi 1–9, Dl 41/21; articolo 1, Dl 73/21);
i vari tax credit affitti (articolo 28, Dl 34/20 e modificato dall’articolo 77 del Dl 104/20; articoli 8 e 8-bis, Dl 137/20; articolo 2-bis, Dl 172/2020, articolo 1, comma 602, legge 178/20 e articolo 4, Dl 73/21);
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 34/20);
la definizione agevolata degli avvisi bonari (articolo 5, Dl 41/2021);
le altre misure sull’esenzione Imu, l’esonero del canone Rai e alcune disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia.
...e quelle escluse
Non rientrano invece nel regime “ombrello” – seppur autorizzate dalla Commissione Ue in base alla sezione 3.1. del Temporary framework (Tf) – gli aiuti di natura contributiva e finanziaria generalmente usati dalle imprese nel periodo di emergenza. Tra le misure che non rientrano nel regime “ombrello”, oltre agli aiuti indicati nelle istruzioni del modello (articoli 26, 136-bis e 48-bis del Dl 34/20: rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, rivalutazione dei beni delle cooperative agricole e credito d’imposta per tessile, moda e accessori) ci sono ad esempio:
la decontribuzione Sud (articolo 27, Dl 104/20 e articolo 1, commi da 161 a 168, legge 178/20);
la decontribuzione giovani (art. 1, commi 10-15, legge 178/20);
la decontribuzione donne (articolo 1, commi 16-19, legge 178/20);
la decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (articolo 3, Dl 104/20; articolo 12, commi 14-15, Dl 137/20; articolo 1, commi 306-308, legge 178/20);
le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia (articolo 13, comma 1, lettere c) e m), Dl 23/2020).
Dalle istruzioni deriva che, se un’impresa ha beneficiato soltanto di una delle misure autorizzate secondo la sezione 3.1, ma che non rientra nel regime “ombrello”, non dovrebbe essere obbligata a presentare il modello. Se invece l’operatore ha ricevuto sia una di tali misure, sia uno o più aiuti del regime ombrello, deve presentare il modello compilando il quadro A sezione I e sezione II.
Il calcolo a livello di gruppo
L’operatore deve compilare il quadro A del modello riportando gli aiuti utilizzati in proprio. Se però l’impresa appartiene a un gruppo, dovrà dichiarare il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1. e 3.12 del Tf, considerando tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese del gruppo, sulla base della data.
Nell’autodichiarazione c’è una casella specifica (lettera F e M, per le sezioni 3.1 e 3.12), dove l’impresa dichiara che:
1 si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;
2 per il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1. e 3.12 ha considerato tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese del gruppo.
In sostanza, ciascuna impresa del gruppo compila il quadro A con i soli aiuti usati in proprio, ma calcola il rispetto dei massimali a livello di gruppo. Tuttavia, in attesa di chiarimenti, per un’impresa che non ha ricevuto aiuti, la semplice appartenenza al gruppo non dovrebbe comportare di per sé l’obbligo di presentare il modello.
GLI STEP PER I GRUPPI
Le fasi dell’autodichiarazione
- La società capofila (che può essere la capogruppo) individua le imprese che qualificano il gruppo;
- ciascuna società del gruppo indica gli aiuti ricevuti nel periodo 1° marzo 2020-30 giugno 2022 distinguendo quelli nel regime “ombrello”;
- per ogni aiuto si individua la data di concessione;
- la società capofila raccoglie tutte le informazioni e verifica il rispetto dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework a livello di gruppo;
- in caso di sforamento, la società capofila individua la modalità di gestione dell’eccedenza e la possibilità di imputarla ai massimali del periodo successivo (es: per la sezione 3.1. lo sforamento del limite di 800.000 euro potrebbe essere imputato con interessi al plafond successivo di 1.800.000 euro);
- la società capofila comunica a ciascuna società del gruppo se c’è stato il rispetto dei massimali, per agevolarle nel compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed eventualmente del quadro D;
- la società capofila comunica a ciascuna società del gruppo le informazioni per la compilazione del quadro B con l’elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica.
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