Famiglia

Al via l’iter per la legge sul doppio cognome

Verso un testo unico che riunisca i diversi disegni di legge, accomunati dall’intento di eliminare l’attuale automatismo, in assenza di accordi diversi nella coppia, che comporta l’attribuzione del cognome del padre

di Patrizia Maciocchi

Ministra Bonetti: "Giunto momento scelta del cognome materno"

2' di lettura

Un testo unificato, partendo da cinque disegni di legge, per tentare di portare a casa, entro questa legislatura la legge sul doppio cognome. Un iter iniziato il 15 febbraio scorso in Commissione giustizia al Senato con l’esame dei testi messi a punto per eliminare, come indicato dalla Consulta, la norma attuale, per la parte in cui concede all’uomo, in assenza di accordi diversi, la priorità nell’attribuire il cognome ai figli della coppia. Una “supremazia” - bollata dalla Consulta come il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia - che le proposte di legge, simili tra loro, intendono colmare andando verso un testo da approvare in Parlamento - come annunciato dalla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.

Automatismo da eliminare

Con le nuove norme la scelta del cognome materno o paterno, o entrambi, sarà libera con un ordine stabilito dai genitori. Nell’ipotesi di conflitto tra i genitori la via di un possibile compromesso può essere quella di seguire l’ordine alfabetico. Quello che è certo è che sarà passato un colpo di spugna sull’attuale automatismo.
Il sistema vigente per dare il cognome paterno ai figli, fissato dall’articolo 262 del Codice civile, è finito più volte sotto la lente del giudice delle leggi. L’ultima pronuncia, in ordine di tempo, è dell’11 febbraio scorso 2021. Con un’ordinanza, firmata come relatore dall’allora vice presidente Giuliano Amato, i giudici costituzionali, avevano sottolineato come l’attuale disciplina sia non solo fonte di “squilibrio” e “disparità tra i genitori”, ma sacrifichi anche il “diritto all'identità del minore”, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

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I dubbi della Consulta e il contrasto con la Cedu

In quell’occasione la Consulta è andata oltre la richiesta del tribunale di Bolzano di dichiarare incostituzionale la norma solo in quanto non consente, in caso di accordo tra i genitori, di trasmettere ai figli esclusivamente il cognome materno. Un’impostazione non soddisfacente, ad avviso della Corte costituzionale, proprio perchè non risolverebbe il problema nel caso, tutt’altro che improbabile, di disaccordo tra i genitori, finendo per riconfermare la prevalenza del patronimico. I giudici delle leggi si sono chiesti, allora, se l’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? E con questo dubbio hanno sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile - rispetto agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Carta, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu - per la parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Questo, nella consapevolezza che sono legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e della conseguente discrezionalità del legislatore, invitato più volte dalla Consulta ad intervenire sul punto. E questa volta sembra esserci l’occasione per farlo.


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