Albergo responsabile se la turista inciampa su un gradino non visibile
Per il giudice le strutture ricettive hanno il dovere di adottare ogni possibile cautela per assicurare l’integrità e la salute degli ospiti
di Selene Pascasi
2' di lettura
È l’albergatore, come custode della struttura, a dover risarcire l’ospite danneggiato nel caso in cui non abbia predisposto cautele adeguate a proteggerne l’integrità e la salute. A ricordarlo è il Tribunale di Catanzaro con la sentenza 190/2023.
La lite si apre su iniziativa della cliente di un hotel. La turista, inciampata nel gradino antistante l’ingresso lievemente rialzato, non visibile e comunque non segnalato, era caduta violentemente a terra riportando fratture e contusioni. Incidente che le causava, precisa, sia un danno biologico permanente stimabile in 6-8 punti percentuali, che uno parziale per impedimento a compiere le attività quotidiane cui era dedita durante il soggiorno.
Obblighi di protezione
Fatti addebitabili, sottolinea, alla struttura custode degli spazi. Di qui, rimasta senza esito la domanda inoltrata via Pec di ristoro dei danni, la citazione in giudizio della Srl che gestiva l’hotel, cui chiede un risarcimento di circa 25mila euro per danno non patrimoniale e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
D’altronde, sottolinea l’avvocato della signora, il contratto di albergo, formalmente atipico, determina per l’albergatore obblighi di protezione e di esecuzione secondo buona fede per cui, nella vicenda, la società doveva garantire non solo la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza dei luoghi nel rispetto delle norme ma anche la sicurezza e l’incolumità fisica dei avventori. In ogni caso, aggiunge, era palese una responsabilità oggettiva ed extracontrattuale della Srl custode dell’hotel.
Cautele non adottate
Il tribunale concorda e accoglie la domanda. Nella fattispecie, spiega, sull’albergatore pesa una responsabilità extracontrattuale per il danno cagionato dalle cose custodite gravando unicamente sulla struttura il dovere di adottare ogni possibile cautela per assicurare l’integrità e la salute degli ospiti (Tribunale di Pisa 382/2014). Tesi seguita anche dalla Cassazione, più volte intervenuta a ribadire che al danneggiato basta fornire la prova del nesso tra l’evento e la cosa che lo ha provocato, senza doversi soffermare sulla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti o sulla condotta dell’albergatore cui spetta, per liberarsi dall’addebito, l’onere di dimostrare il caso fortuito (Cassazione 24739/2007). In sintesi, al danneggiato non si chiede di provare l’assenza di presidi antinfortunistici (Cassazione 7125/2013).
Ebbene, nel caso concreto, la struttura era responsabile delle lesioni subite dalla signora posto che il gradino d’ingresso dell’hotel, lievemente rialzato, non era visibile né segnalato come era stato confermato da alcuni testimoni. E le conseguenze della caduta risultavano accertate dalla documentazione medica. Queste le ragioni per cui il Tribunale di Catanzaro condanna la Srl a risarcire la turista ma - vista l’età e le tabelle di conteggio danni - ridimensiona l’importo da corrisponderle in circa 8.500 euro a titolo di invalidità temporanea totale, parziale e danno biologico, con rifusione dei costi della causa.
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