Ambiente, ecco gli adempimenti non rinviati
Attenzione alle proroghe ambientali non indicate dal decreto legge 18/2020: in alcuni casi sono previste multe salate
di Paola Ficco
2' di lettura
Diritto annuale di iscrizione ai registri provinciali; analisi periodica dei rifiuti e dichiarazione delle emissioni. Sono alcuni degli adempimenti ambientali che il decreto legge Cura Italia, il numero 18/2020, non hanno avuto il beneficio di una proroga.
Cosa non è entrato
Il comparto dei rifiuti resta tra i più sensibili in questo momento di emergenza da Covid-19 per evidenti quanto intuibili motivi. Nonostante questo, il sistema di proroghe ambientali nel Dl “Cura Italia” ha dimenticato alcune cose importanti come, ad esempio, il pagamento, in scadenza il 30 aprile, del diritto annuale di iscrizione ai registri provinciali del recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'importo, previsto dal Dm 350/1998, è compreso tra 51,65 a 774,69 euro; quindi, è considerevole. L'omesso pagamento nei termini è colpito con la sospensione dell'attività. Si aggiunge l'omessa proroga della periodicità delle analisi dei rifiuti indicata in autorizzazione. Il 30 aprile scadrà anche la denuncia per la dichiarazione delle emissioni (E-PRTR). L'omessa dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da 5mila a 52mila.
La circolare dell’Albo gestori
L'articolo 103, comma 2 del Dl “cura Italia” si occupa della proroga dei regimi autorizzatori; infatti, stabilisce che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, restano validi fino al 15 giugno 2020». La norma consente così il proseguimento dell'attività a chi possiede titoli in scadenza fino al presunto superamento dell'emergenza e, per lo stesso periodo, di alleviare il lavoro della Pa.
Una disposizione che potrebbe nascondere alcune insidie. Per fugare quelle relative alle autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, alla loro intermediazione senza detenzione, alle bonifiche dei siti e alle bonifiche di amianto, l'Albo nazionale gestori ambientali ha fornito istruzioni sui procedimenti a suo carico. Infatti, con una circolare diramata il 23 marzo, ha ritenuto esclusi dalla nuova norma i procedimenti, anche se compresi nella indicata finestra temporale (31 gennaio-15 aprile), già conclusi in modo definitivo; le iscrizioni scadute fra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (entrata in vigore del Dl 18/2020), «per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo». Rimane fermo, precisa l'Albo, «il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività … incluso l'obbligo di prestare, apposita fideiussione» e di comunicare le variazioni dell'iscrizione.
Il calcolo dei termini
Con riguardo al calcolo dei termini di cui al comma 1 del Dl Cura Italia, la circolare dell’Albo gestori ambientali precisa che, per il computo dei 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive per i procedimenti di variazione per incremento della dotazione veicoli non conclusi al 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, «non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette».
Per approfondire:
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