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Anche la Pec del mittente deve essere negli elenchi

Il Dl 179/2021 rileva per la consegna di qualsiasi atto, anche di una cartella. Il «passaggio» è inefficace se l'indirizzo Pec dell'ente notificante è fuori dall'Ipa

di Rosanna Acierno

Digitale, esperto: Pec indispensabile, 7 mln al giorno in Italia

2' di lettura

La notifica della cartella di pagamento (come di qualunque altro atto impositivo) mediante posta elettronica certificata deve necessariamente provenire dall’indirizzo Pec presente nella piattaforma Ipa, ossia solo dagli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi approvati dalla legge. In caso contrario, la notifica è da considerarsi priva di effetti giuridici e, dunque, inesistente. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr del Piemonte, con la sentenza n. 772/2/2022 dell’11 luglio scorso (presidente Masia, relatore Steinleitner).

La pronuncia è stata resa a seguito dell’impugnazione da parte di un contribuente dinanzi alla Ctp Vercelli di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di due cartelle di pagamento che gli erano state notificate a mezzo Pec da un indirizzo diverso da quello di protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, non presente nell’Ipa - Pec.

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Le ragioni del contribuente

Con la sentenza n. 50/2021, la Ctp di Vercelli ha condiviso le ragioni del contribuente e annullato gli atti impositivi impugnati per inesistenza della notifica.L’agenzia delle Entrate Riscossione ha così appellato la pronuncia di primo grado dinanzi alla Ctr Piemonte ritenendola del tutto errata: secondo l’Agenzia, in base all’articolo 26 del Dpr n. 602/73, ai fini della validità della notifica dovrebbe risultare dall’Ini-Pec solo l’indirizzo Pec del destinatario e non anche l’indirizzo del mittente, da qui la correttezza del proprio operato e la conseguente richiesta di disporre la riattivazione delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca.

Ini-Pec

Nel respingere l’appello proposto da Riscossione e confermare la sentenza di primo grado, i giudici piemontesi hanno innanzitutto precisato che l’articolo 26 del Dpr n. 602/73 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’Ini-Pec, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta; inoltre, secondo l’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, introdotto dall’articolo 16–quater del Dl 179/2012, la notificazione di qualunque atto (sia civile, penale, amministrativo, contabile e stragiudiziale) può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Anche la Ctr Piemonte, come altri numerosi collegi tributari avevano fatto già prima (Ctp Ferrara sentenza n. 80/2021, Ctp Reggio Calabria sentenza n. 3369/2021, Ctr Lazio sentenza n. 4508/2021, Ctp Roma sentenza n. 11779/2021, Ctp Napoli sentenza n. 5232/2020), ha dunque dichiarato l’inesistenza della notifica degli atti provenienti di indirizzi non riportati nell’Ipa Pec.

La validità delle notifiche da altri indirizzi

Per dovere di cronaca, va tuttavia segnalato che altri collegi di merito (tra cui la Ctp Foggia, sentenza n. 447/2/2020 e Ctr Roma, sentenza n. 2138/6/2020) hanno sostenuto comunque la validità delle notifiche di cartelle da indirizzi Pec non riportati nell’Ipa Pec, richiamando il principio secondo cui ogni vizio è sanato dal ricorso.

Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità o inesistenza della notifica degli atti impositivi non produce di norma effetti invalidanti, posto che la presentazione del ricorso sana ogni vizio della notificazione stessa, a meno che non sia già decorso il termine di decadenza dal potere di notifica della cartella di cui all’articolo 25 del Dpr n. 602/73 e tale eccezione sia stata sollevata nel ricorso introduttivo (da ultimo, Corte Cassazione, ordinanza n. 3850/2022).

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