Antitrust contro 9 club di Serie A: clausole vessatorie in biglietti e abbonamenti
Per l'Autorità Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese non riconoscono sufficienti diritti dei consumatori nel chiedere i rimborsi di match non disputati
di Marco Bellinazzo
3' di lettura
Non bastavano gli stadi chiusi e l’allarme sul rischio default ribadito in queste ore dai più autorevoli dirigenti del calcio italiano. Ora anche l’Antitrust bacchetta i club di Serie A per le regole imposte ai sottoscrittori degli abbonamenti. A finire sotto la scure dell’Autorità garante della concorrenza sono finiti 9 società: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.
Il giudizio dell’Antitrust
L’Antitrust ha infatti reso noto di avere accertato «l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di calcio di Serie A che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi». L’Authority è arrivata a questa conclusione dopo aver condotto i procedimenti istruttori avviati verso l’Atalanta, il Cagliari, il Genoa, l’Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus, la Roma e l’Udinese. In particolare, spiega l'Autorità, «non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società».
La posizione dei singoli club
Tra i club, afferma l'Antitrust, il Cagliari «ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili». Tuttavia, scrive il garante, «il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall'inadempimento colpevole della società». Per quanto riguarda invece Milan e Udinese, l’Autorità «ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti». L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società interessate per 30 giorni consecutivi. Per Atalanta, Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio l'Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest'ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
I consumatori
Il provvedimento dell'Autorità «è un’ottima notizia. Una vittoria per i consumatori ed una conferma della bontà delle nostre tesi - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Avremmo preferito, però, ci fosse anche una condanna di tipo pecuniario per queste squadre che, a differenza di altre, come il Napoli, non hanno accettato spontaneamente di modificare le loro condizioni di abbonamento e si sono ostinatamente rifiutate fino ad oggi di riconoscere i diritti dei consumatori. Ora i tifosi che non hanno ottenuto il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o nel caso la gara sia stata rinviata hanno diritto ad avere la restituzione dei soldi, ottenendo anche un risarcimento nel caso il rinvio sia direttamente imputabili alla società di calcio».
Le reazioni
La As Roma , come riportato dall’Ansa, ha preso atto della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un certo stupore. Secondo il club giallorosso tali clausole sono atte alla tutela dei clienti e lo dimostrerebbe anche la condotta tenuta dalla società stessa che nella stagione 2019-20 ha emesso dei voucher a quei tifosi che avevano sottoscritto un abbonamento poi reso inutilizzabile dal lockdown prima e dall'impossibilità di andare allo stadio poi.
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