Apologia del fascismo, non bastano nome e simbolo di partito perché ci sia reato
Secondo la prima sezione penale della Cassazione si può arrivare a condanna solo con ideali, principi e intenzioni che minano alla democrazia
di Camilla Curcio
3' di lettura
La condanna di un movimento politico per il reato di apologia del fascismo è legittima qualora, nel suo programma, siano rintracciabili ideali, principi e intenzioni che mirano a compromettere l'integrità della democrazia. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione che, con la sentenza numero 28565/2022, depositata il 20 luglio, ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica contro il verdetto dei giudici di primo e secondo grado, che avevano assolto sette membri dell’associazione politica Movimento Fasci Italiani del Lavoro (Mfl) dall’accusa di tentata ricostituzione del partito fascista.
Operando un’attenta valutazione dello statuto dell’organizzazione, del suo manifesto programmatico e del materiale rintracciato in Rete (profili social e sito web), il Gup del Tribunale di Mantova ha confermato l’identità fascista del movimento, come comprovato anche dal nome, dall’immagine del fascio repubblicano adottata come simbolo e dai frequenti riferimenti alla dottrina del corporativismo. Un repertorio di elementi che, tuttavia, non è bastato a reputarne gli iscritti colpevoli di un potenziale ritorno del partito fondato da Benito Mussolini.
Nello specifico, il giudice ha escluso che l’attività portata avanti dal movimento potesse mettere in qualche modo a repentaglio la democrazia, sottolineando come, nel materiale preso in analisi, fosse stata riscontrata una piena accettazione del pluralismo politico e la totale assenza di riferimenti a una propaganda razzista o al necessario uso della violenza come strumento per affermare le proprie convinzioni. Non solo: Mfl contava sulla partecipazione di pochi esponenti (a detta di uno degli imputati, non più di quindici) e la sua partecipazione alle dinamiche della scena politica, pur muovendosi sempre attraverso i canali istituzionali, non aveva mai avuto alcuna rilevanza nazionale.
Avallando il verdetto del Tribunale, la Corte d’assise d’appello di Brescia ha confermato l'assoluzione, chiarendo ulteriormente come la documentazione valutata avesse confermato «obiettivi e finalità non tanto orientate a ripristinare il disciolto partito fascista, quanto a riscattarne, senza evidente finalizzazione, soltanto la memoria» e chiarendo come l'esclusione della lista «Fasci Italiani del Lavoro» dalle elezioni per il consiglio comunale di Sermide e Felonica nel 2017, espressamente voluta dal Tar, non determinasse alcuna responsabilità penale. Impugnando la sentenza davanti alla Suprema Corte, il ricorrente notificava ai giudici di merito un’erronea lettura della Legge Scelba, da reputarsi trasgredita anche solo con la violazione di una delle prescrizioni contemplate, e un’impropria distinzione tra associazioni fasciste penalmente rilevanti e partiti politici di ispirazione fascista che si muovono in democrazia (come nel caso del Mfl), maturata a partire dalla valutazione di un programma fondato su intenzioni commemorative e ideologie ambigue.
Non solo: la Procura della Repubblica reputava illegittimo anche fondare l’assoluzione sul fatto che l’associazione contasse su un organico scarno, avesse attecchito solo a livello locale e avesse raccolto un numero ristretto di adesioni, elementi che non ne riducevano certo la pericolosità. Come dimostrato anche dall'organizzazione di manifestazioni pubbliche e da movimenti su Facebook di alcuni degli imputati, che più volte avevano pubblicato link di natura provocatoria e post contenenti minacce a personaggi pubblici o ingiurie a migranti extracomunitari. Non riconoscendo nelle condotte del movimento un «pericolo concreto» di riorganizzazione del partito fascista, la Cassazione ha reputato infondato il ricorso, ritenendo insussistente la violazione della legge, poco pervasiva l’attività di propaganda (data la limitata platea di proseliti) ed eccessivamente generico il capo di imputazione relativo agli eventi pubblici.
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