Appalti, legittimo modificare la lex specialis prima della presentazione delle offerte
Possibile cambiare il bando prima della scadenza prefissata, in particolare se si punta ad ampliare la platea dei partecipanti
di Roberta Raimondo
I punti chiave
- La gara
- Le modifiche
- La decisione
1' di lettura
Non sussiste alcuna preclusione per l'amministrazione, che bandisce una gara di appalto, di modificarne la disciplina e, in particolare, la lex specialis. Con una interpretazione innovativa, il Tar Lombardia, sentenza 954/2022, ha confermato la scelta di una amministrazione pubblica appaltante di modificare un bando di gara prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La gara
La vicenda riguardava una procedura concorrenziale attiva per l'affitto di un comparto pascolivo alla quale partecipavano quattro offerenti. Il terzo classificato impugnava la graduatoria finale e il provvedimento di aggiudicazione del contratto, lamentando il fatto che la Pa avesse modificato il bando di gara diverse volte, variando alcuni requisiti di partecipazione e prorogando - in considerazione dell'emergenza sanitaria – il termine di presentazione delle offerte, a beneficio degli altri concorrenti.
Le modifiche
Il giudice amministrativo lombardo ha ritenuto le modifiche legittime, non potendo applicarsi alla specie il divieto di variazione delle regole di gara cristallizzate nel bando. Le variazioni di cui si discuteva, infatti, non solo erano state apportate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dal medesimo organo che aveva adottato il bando di gara, ma operavano nel senso di ampliare la platea dei possibili partecipanti al confronto concorrenziale.
La decisione
In questo senso doveva ritenersi legittimo l'operato dell'amministrazione e l'aggiudicazione nei confronti del primo graduato in quanto i criteri e le modalità di valutazione erano stati individuati in via anticipata rispetto alla fase decisionale, con conseguente autovincolo dell’amministrazione al successivo esercizio della propria discrezionalità, nel rispetto del principio dell’affidamento e parità di trattamento tra i concorrenti.
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