I nuovi criteri per il riconoscimento

Assegno invalidi civili, così la maggioranza punta ad attenuare la stretta Inps

Verso emendamento del ministero del Lavoro al decreto in materia fiscale, all’esame delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato

di An.C.

Assegno invalidità Inps, Orlando: "Interverremo con un emendamento"

3' di lettura

La soluzione per consentire l’erogazione dell’assegno mensile di invalidità in certi limiti reddituali, a prescindere dalla natura del reddito, dovrebbe arrivare dal Governo, e in particolare dal ministero del Lavoro. Secondo le indicazioni fornite la settimana scorsa dal responsabile Andrea Orlando in occasione di un question time alla Camera, il nodo dovrebbe essere in parte sciolto da un emendamento, «molto probabilmente in sede di conversione del decreto-legge in materia fiscale», così da «giungere a una celere definizione della questione, che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali».

Allo stato attuale il provvedimento a cui ha fatto riferimento Orlando è all’esame delle Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato, in prima lettura. Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle 12 di giovedì 11 novembre. È probabile che la modifica venga introdotta già nel passaggio a Palazzo Madama, considerato che il provvedimento andrà convertito entro il 20 dicembre 2021. Tempi stretti, che rendono difficile l’ipotesi di una terza lettura.

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L’interpretazione restrittiva dell’Inps

Tutto nasce dal fatto che l’Inps nei giorni scorsi ha annunciato, partendo da alcune sentenze della Cassazione, che dal 14 ottobre avrebbe considerato l’inattività lavorativa come requisito, al pari di quello sanitario, per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità civile (articolo 13 della legge 118/71), Un annuncio che a stretto giro ha spinto molte associazioni che si occupano di disabilità - tra queste FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e Fand (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità) - a lanciare l’allarme: quella che a tutti gli effetti si configura come una stretta «sta creando grande preoccupazione a migliaia di persone con disabilità e alle loro famiglie».

Le associazioni: interpretazione del tutto restrittiva delle norme

Nel mirino delle associazioni, in particolare, il messaggio dell’istituto di previdenza n.3495 del 14 ottobre, che - stando alle associazioni - avrebbe dato un’interpretazione del tutto restrittiva delle norme nel momento in cui ha chiarito che, per avere diritto all'assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese), con invalidità tra il 74 e il 99%, non si debba prestare alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, a prescindere dalla misura del reddito stesso.

I paletti

Sulla base di alcuni pronunciamenti della Cassazione, in quel messaggio l’Inps ha dovuto modificare le precedenti indicazioni sull’erogazione dell’assegno di invalidità, dovendo togliere anche agli invalidi parziali (dal 74 al 99 per cento) tra i 18 e i 67 anni che non superano un reddito personale pari a 4.931 euro il diritto al sostegno economico che si aggira intorno ai 287 euro. L’istituto ha spiegato che «il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità - ha poi aggiunto - è costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)».

Dal 14 ottobre l’applicazione del nuovo criterio

Di qui, la conclusione: «Alla luce di tale consolidato orientamento - si legge nel messaggio -a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio (14 ottobre, ndr), l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario».

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