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Assegno unico al minimo se l’Isee non è in regola

A fronte di omissioni o difformità dell’indicatore, da settembre l’Inps erogherà l’importo minimo fino a quando la situazione verrà corretta

di Matteo Prioschi

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2' di lettura

Da settembre, in caso di Isee con omissioni o difformità, Inps erogherà l’assegno unico e universale nell’importo minimo. Finora, invece, in queste situazioni, l’Auu è stato corrisposto provvisoriamente nell’importo teorico, in attesa che il richiedente correggesse le anomalie entro la fine dell’anno. In assenza di correzioni, scattava il recupero degli importi erogati oltre il minimo.

Arretrati salvi

La nuova regola, comunicata dall’Inps con il messaggio 2856/2023 pubblicato il 1° agosto, prevede che il richiedente venga avvisato tramite Sms, email o Pec dell’anomalia e invitato a regolarizzare la situazione. Se si procede entro il 31 dicembre dello stesso anno, verrà corrisposto l’importo effettivamente spettante recuperando anche le differenze relativa alle mensilità erogate al valore minimo.

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Come intervenire

La correzione delle omissioni o difformità può avvenire con queste modalità:
1) presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) senza difformità;
2) far rettificare al Caf la Dsu, con effetto retroattivo, ma solo a fronte di un errore materiale del Caf stesso;
3) presentare alla sede Inps territorialmente competente la documentazione che attesta la veridicità dell'Isee e quindi che la Dsu, per qualche motivo, è corretta anche se al sistema non risulta.

Patrimonio e reddito

Con il messaggio 2856/2023, l’istituto di previdenza ha colto l’occasione per fare alcuni esempi riguardanti di documentazione a supporto del patrimonio mobiliare effettivo:

- documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, l'estratto conto) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella Dsu;

- denuncia presentata all'autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in Dsu è stato aperto all'insaputa del titolare del rapporto;

- documentazione rilasciata dall'intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in Dsu (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella Dsu;

- documentazione rilasciata dall'intermediario finanziario che attesta l'effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in Dsu, risultante negli archivi dell’agenzia delle Entrate per un errore dell'intermediario stesso;documentazione rilasciata sia dall'istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.

Invece, per quanto riguarda il reddito, può essere necessaria la documentazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate che attesti che l'omissione/difformità segnalata nell'attestazione Isee non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all'Agenzia una certificazione unica errata) e, pertanto, il valore dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della Dsu è corretto.

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