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Assegno unico, tutti i chiarimenti Inps: valida la domanda anche senza presentare l’Isee

La circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 chiarisce molti aspetti, legati ai requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate

di Michela Finizio

Assegno unico, stima 11milioni, molti a minimo 50 euro

3' di lettura

A due settimane e mezzo dalla scadenza del 28 febbraio per presentare domanda, l’Inps pubblica la circolare esplicativa sull’assegno unico e universale per i figli al via da marzo 2022. La corsa a richiedere la nuova misura di sostegno alle famiglie con figli è partita il 1° gennaio ma sono ancora tanti i tanti i dubbi intorno alla nuova misura, in parte chiariti dalla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 emanata dall’istituto.

Caf e patronati - alle prese con le molteplici casistiche delle famiglie italiane - la attendevano da tempo: il testo è stato pubblicato a distanza di settimane da quando è stata aperta la procedura per presentare le domande. Ottenuto il parere favorevole del ministero dell’Economia, del Lavoro e del dipartimento della Famiglia, l’Inps chiarisce molti aspetti, legati ai requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate. Anche se restano ancora diversi nodi irrisolti.

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Come presentare domanda

Confermata la possibilità di fare domanda anche in assenza di Isee, avendo diritto così alla quota minima dell’assegno (ad esempio 50 euro per figlio minore, la stessa prevista per chi ha un Isee oltre i 40mila euro).

Come si legge nella circolare, «l’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale». Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

La modalità di pagamento «intera» o «ripartita»

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L’affidamento esclusivo o condiviso

Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

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