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Assicurazione auto, lecito il rimborso delle spese sanitarie in strutture private

Risarcibilità integrale del danno patrimoniale relativo alle spese di cura sostenute dalla vittima di un sinistro stradale

di Maurizio Hazan

(Adobe Stock)

3' di lettura

Con sentenza n29308 del 23 ottobre 2023 la Cassazione torna sul tema della integrale risarcibilità del danno patrimoniale relativo alle spese di cura sostenute dalla vittima di un sinistro stradale in una struttura sanitaria privata. Il ricorrente lamentava la mancata liquidazione, da parte della Corte d’Appello di Milano, del costo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative fruite per scelta personale presso alcune strutture private: il giudice di merito aveva infatti limitato il risarcimento al minor esborso che avrebbe affrontato se si fosse rivolto a strutture pubbliche. Secondo la sentenza impugnata, i maggiori costi sostenuti nel rivolgersi alla sanità privata non dovevano esser fatti ricadere sulla compagnia assicurativa del responsabile, integrando un concorso di colpa (articolo 1227 del Codice civile).

La motivazione

La Suprema Corte cassa la sentenza e dà ragione al ricorrente, rilevando l’inesistenza di un obbligo del danneggiato di rivolgersi al servizio sanitario nazionale anziché a strutture private e affermando che la scelta di affidarsi alle cure private «non può automaticamente essere considerata ragione di applicazione a carico del danneggiato» dell’articolo 1227 del Codice civile. Non si tratta di una assoluta novità: in altre pronunce la Cassazione (n. 5801/2019, n. 39504/2021) si era espressa nei medesimi termini, persino per spese sostenute all’estero (n. 21782/2015). Nel richiamare tali precedenti, la sentenza censura l’automatismo con cui la Corte d’appello ha applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato, non riconoscendo le maggiori spese a cui questi si è esposto evitando di rivolgersi al Servizio nazionale. Tale posizione lascia dunque aperta, per il giudice del rinvio, la possibilità di una diversa valutazione della effettiva necessità di quelle cure private, ai fini di una eventuale valorizzazione in concreto – e giammai automatica - del concorso di colpa.

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La coincidenza

È interessante rilevare come sia in questa sentenza che nei precedenti, la Cassazione si sia concentrata solo sull’articolo 1227, senza prendere in considerazione le potenziali correlazioni con una norma di sistema che, nel campo della rc auto, assume un certo rilievo: l’articolo 334 del codice delle Assicurazioni che impone l’applicazione di un contributo sui premi della rc auto espressamente dichiarato come «sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

La giurisprudenza

Come in passato indicato dalla Suprema Corte (n. 24289/2017) tale contributo da un lato finanzia le prestazioni erogate dal Ssn a favore dei danneggiati dalla circolazione stradale e dall’altro impedisce la “rivalsa” del servizio pubblico. Questa previsione sembra presupporre che colui che abbia subito lesioni fisiche da rca si debba rivolgere, almeno nella normalità dei casi, al sistema pubblico. Diversamente opinando, e immaginando - per stress test - che tutti i danneggiati si affidassero a cure private, quel contributo (posto a carico dei contraenti/assicurati, potenziali responsabili) perderebbe di utilità. Ciò non vuol dire che il ricorso alla sanità privata sia vietato ma che lo stesso sia possibile (solo) se indispensabile a fornire al danneggiato idonee e tempestive cure, a fronte dell’inadeguatezza della risposta pubblica. Tali considerazioni, allo stato non elaborate dalla giurisprudenza, meriterebbero qualche riflessione in più, anche sul piano delle conseguenze a livello di riparto degli oneri probatori.

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