Assistenti di volo, niente notturni con figli sotto i tre anni
Riconosciuto il diritto ad astenersi anche dalle trasferte
di Giuseppe Bulgarini d'Elci
2' di lettura
Le norme a sostegno della maternità e paternità nei rapporti di lavoro non hanno unicamente la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze fisiologiche del neonato, ma si inquadrano in un sistema che mira ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per favorire il pieno sviluppo della sua personalità.
È in questa cornice che vanno applicate le previsioni dell’articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001, a norma del quale non può essere (mai) imposto alla madre di un figlio sotto i tre anni di svolgere lavoro notturno.
Per la Cassazione ( sentenza 22564/23 ) la norma ha introdotto limitazioni essenziali al lavoro notturno «in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore» e ha una portata generale che ne impone l’applicazione a ogni settore di attività, senza che discipline speciali in specifici comparti produttivi possano in alcun modo impedirne l’operatività a beneficio della lavoratrice madre (o del lavoratore padre convivente, in alternativa).
Ribaltato il precedente orientamento
In applicazione di questi principi, la Corte di legittimità ribalta il proprio orientamento precedente e afferma che deve essere disattesa la disciplina speciale per il personale di volo delle compagnie aeree nella parte in cui (articolo 7 del Dlgs 185/2005) non prevede il diritto di astensione dal lavoro notturno per genitorialità.
L’indirizzo precedente era, invece, nel senso che agli assistenti di volo era preclusa la facoltà di pretendere l’assegnazione a turni di lavoro che escludessero l’orario notturno e le trasferte comportanti l’assenza durante la notte.
La Cassazione ha, quindi, confermato le sentenze dei due gradi di merito che avevano riconosciuto il diritto dell’assistente di volo ad astenersi dall’orario di lavoro notturno e dalle trasferte che implichino l’assenza della madre durante la notte, rimarcando che l’esercizio di tale facoltà non presuppone quale condizione che anche l’altro genitore sia addetto contestualmente a un orario notturno.
I contratti collettivi
Attraverso i contratti collettivi, le parti potranno modulare l’attuazione del diritto di astensione dal lavoro notturno alle specifiche esigenze del comparto.
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