Attestazione di conformità per blindare la notifica
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
2' di lettura
Alcuni accorgimenti possono, poi, aiutare a blindare la notifica del processo tributario telematico. Anzitutto, è necessario notificare i file in formato P7m (ossia il ricorso nativo Pdf e la procura firmata dal contribuente digitalmente o con firma olografa e poi scansionata, entrambi convertiti in Pdf/A e poi firmati digitalmente dal difensore). Non è necessario inserire nella Pec anche gli allegati del ricorso/appello, che dovranno invece essere depositati nel fascicolo telematico della Commissione tributaria tramite il Sigit.
A questo scopo, sebbene ad oggi non esistano obblighi in tale senso, potrebbe essere opportuno che in calce all'atto sia apposta una sorta di relata di notifica, come ad esempio: «Il presente ricorso, sottoscritto digitalmente, viene notificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 bis Dlgs 546/1992, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, inviato dall'indirizzo mittente __ (come disposto dai Dl 98/2011, Dm 163/1993, decreto direttoriale 4 agosto 2015, Dm 30 giugno 2016) ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata ed estratti dal registro Ipa: per ___ (indirizzo Pec).
PER APPROFONDIRE/Processo telematico d'obbligo solo per i ricorsi notificati da luglio
Precisando anche che il/la contribuente, successivamente si costituirà, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 22, comma 1 del Dlgs 546/1992, secondo le modalità prescritte dal combinato disposto degli articoli 10 e 13 del Dm n. 163/2013 e successive integrazioni, depositando copia del ricorso e dei relativi allegati tramite «Il portale della Giustizia tributaria», processo tributario telematico (Ptt) – Sigit (come disposto dai Dl 98/2011, Dm 163/1993, decreto direttoriale 4 agosto 2015, Dm 30 giugno 2016), allegando al fascicolo elettronico, oltre ai documenti summenzionati: - ricevute di notifica a mezzo Pec (segnatura, attestazione di invio e attestazione di avvenuta consegna).
Per le stesse ragioni, converrebbe già inserire anche l'attestazione di conformità del seguente tenore: «Si attesta, ai sensi degli articoli 14, 16 bis, 22 e 23 del Dlgs n. 546/92, che l'atto notificato alla parte all'indirizzo di posta elettronica certificata come risultante dagli atti di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 bis del Dlgs 546/92, e quello depositato telematicamente presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale sono tra di loro conformi».
PER APPROFONDIRE / Tutti i documenti delle parti sono subito consultabili
Nell'ipotesi di ricorso/reclamo si potrebbe precisare che: «Per la copia notificata all'Agenzia, non si allegano alcuni documenti perché già in possesso dell'Ufficio in quanto già presentati nella fase dell'adesione relativa all'accertamento oggetto della presente impugnazione, o perché provenienti dall'amministrazione o sentenze pubbliche. Resta ferma la disponibilità di produzione in caso di necessità dell'ufficio».
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