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Attività stagionale, il contratto giusto evita le contestazioni e le criticità

Particolare attenzione deve essere data alla comunicazione preventiva che il datore deve effettuare prima dell’inizio della prestazione e al tetto di utilizzo delle stesse prestazioni

di Mauro Marrucci

Mancano all'appello 100mila lavoratori stagionali

3' di lettura

L’estate è uno dei periodi in cui il lavoro stagionale trova la massima applicazione, favorito da disposizioni normative che assicurano la flessibilità richiesta dalle cosiddette attività stagionali. Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 9243/2023) rientrano in questo concetto soltanto le situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo - in quanto limitato a una stagione - e non anche quelle collegate a esigenze d’intensificazione della normale attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva che si configurano invece come “punte di stagionalità”. Un punto chiave su cui i datori di lavoro devono porre molta attenzione.

I contratti

Per evitare contestazioni o contenzioso, di questa definizione devono tenere conto anche i contratti collettivi di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritti da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze presenti in azienda (articolo 51, Dlgs 81/2015) a cui è demandato il compito di individuare le attività stagionali, in aggiunta a quelle disciplinate dal Dpr 1525/1963, per cui è ammessa la stipula del cosiddetto contratto a termine stagionale, sia a tempo pieno che part-time.

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Questa soluzione contrattuale, per le proprie caratteristiche derogatorie alla normativa generale sul rapporto a tempo determinato sotto il profilo quantitativo-qualitativo, è certamente quella maggiormente utilizzata al fine di soddisfare le esigenze delle imprese per le attività in argomento. Nulla vieta che la prestazione lavorativa venga svolta anche con il contratto a tempo indeterminato part-time con carattere di ciclicità.

Secondo la nota 413/2021 dell’Inl, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei periodi in cui non è prevista l’apertura al pubblico da parte delle imprese turistiche che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno, non inficia la caratteristica di stagionalità, anche in funzione della necessità di programmazione e preparazione dell’attività aziendale.

La demarcazione tra lavoro stagionale e saltuario

Quando la prestazione richiesta non è predeterminabile e programmabile e riveste le caratteristiche della saltuarietà o della discontinuità è possibile il ricorso al contratto di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18, Dlgs 81/2015), seppure nel rispetto di determinate condizioni soggettive od oggettive. Esso è infatti sempre ammesso per i giovani di età inferiore a 24 anni, purché la prestazione si esaurisca entro il 25° anno di età, e per i soggetti di età superiore a 55 anni, anche se pensionati. Al di fuori di queste ipotesi il lavoro intermittente è consentito nei casi individuati dalla contrattazione collettiva leader, anche a livello territoriale e aziendale, ovvero per le attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923.

Particolare attenzione deve essere data alla comunicazione preventiva che il datore deve effettuare prima dell’inizio della prestazione (possibile anche un’unica comunicazione per un ciclo di attività in un arco temporale non superiore a 30 giorni) e al tetto di utilizzo di queste prestazioni: il singolo dipendente non può effettuare più di 400 giornate di effettivo lavoro con il medesimo datore nell’arco di tre anni solari con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Possibile altresì il ricorso all’apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, laddove i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggioritarie sul piano nazionale lo prevedano (articolo 44, comma 5, Dlgs 81/2015). La soluzione è ammessa anche nei settori del cinema e dell’audiovisivo (articolo 2, Dlgs 202/2017). Da ricordare, infine, la possibilità del ricorso al contratto di prestazione occasionale, per le esigenze lavorative di breve entità temporale, nei limiti previsti all’articolo 54-bis del Dl 50/2017.

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