trasporto passeggeri

Autisti di bus, doppie regole sui tempi di guida e di riposo

L’Inl chiarisce i rapporti tra il regolamento europeo e la legge 138/1958. Con la pandemia è più facile avere situazioni in cui le due norme si incrociano

di Luigi Caiazza, Roberto Caiazza

Con l’emergenza Covid, gli autobus gran turismo per lunghe percorrenze sono usati anche per trasportare studenti a scuola (Ansa)

3' di lettura

Le norme nazionali su tempi di guida, riposi e pause nell’autotrasporto “convivono” con quelle europee, in alcune particolari situazioni che riguardano i conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attività diverse dalla guida. Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpretazione sul caso in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori a 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori a 50 chilometri. Una situazione che può verificarsi più volte in questi mesi di pandemia, quando bus turistici vengono utilizzati per rinforzare i bus urbani per evitare assembramenti nei trasporti degli studenti.

Il problema nasce proprio dalla differente lunghezza delle tratte. La materia, in alcuni casi, è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006; in altri, nella legge 14 febbraio 1958, n. 138 (orario di lavoro del personale automezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto di viaggiatori), per cui è apparso fondamentale individuare esattamente la normativa applicabile nelle diverse circostanze.

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L’articolo 2 del regolamento ne individua il campo di applicazione: trasporto di merci con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate o di passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone.

Su questa seconda ipotesi, il successivo articolo 3, lettera a), precisa che ci si riferisce ai servizi regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri. Per tali servizi, l’articolo 6 stabilisce i tempi massimi di guida giornalieri (9 ore) e settimanali (56 ore), seppure con brevi oscillazioni.

Il primo problema si è posto, dunque, per i servizi con percorrenza non superiore a 50 chilometri; in tal caso però l’articolo 15 dello stesso regolamento rimette agli Stati membri il compito di adottare regole nazionali che, nel disciplinare i tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatorio, avessero garantito un sufficiente livello di tutela dei conducenti.

A tal proposito, come ricorda la circolare dell’Inl, già sussiste nel nostro ordinamento una disposizione ad hoc: la legge 138/1958 che all’articolo 2 stabilisce in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali la durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori, salvo il ricorso al lavoro straordinario alle condizioni previste dal successivo articolo 3.

Fermo restando questo quadro normativo, ben distinto nel suo campo di applicazione, non possono tuttavia escludersi situazioni che possano richiedere l’applicazione ora dell’una ora dell’altra norma. Da qui la doppia disciplina. Per cui - nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse singolarmente non superiori a 50 chilometri - si applica la norma nazionale. Qualora invece si tratti di un percorso “misto” (se, cioè, anche una sola attività di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitaria in relazione a tempi di guida e riposi giornalieri (almeno 11 ore) e settimanale (almeno 45 ore). Resta inteso che, qualora il conducente nel corso di due settimane consecutive non abbia usufruito del riposo settimanale integrale ma di quello ridotto, dovrà provvedersi alla sua compensazione fino a raggiungere i termini legali.

Diversa è la soluzione per i lavoratori che, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento europeo, svolgano ulteriori attività rispetto a quella di guida. In tal caso, secondo la circolare, va applicata la normativa sull’orario di lavoro relativa sull’attività svolta in maniera prevalente. Con la possibilità, qualora non sia facilmente individuabile, di applicare la normativa di maggior tutela, che sia cioè più favorevole al lavoratore.

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