Rc auto verso l’addio alla sospensione della polizza. Monopattini, stretta a metà
Le novità tra gli emendamenti al Dl Infrastrutture in arrivo e la nuova direttiva europea. Niente obbligo per bici e altri micromezzi, ma gli Stati possono imporlo
di Maurizio Caprino
4' di lettura
La Ue non «bastona» i monopattini (& co) imponendo l’assicurazione, ma auto e moto non utilizzate sì. Sono le due novità di maggior impatto previste dalla direttiva europea in materia di Rc auto approvata in via definitiva a metà ottobre dal Parlamento europeo. In sintesi, non sarà più possibile sospendere una polizza assicurativa Rc auto quando non si utilizza il veicolo e l’obbligo di copertura per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica in generale sarà solo a discrezione dei singoli Stati membri. Le nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103, non andranno in vigore subito: dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue gli Stati hanno due anni di tempo per il recepimento.
Obbligo anche in garage
Dalle attuali norme italiane dovrà innanzitutto essere eliminata la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico: la nuova direttiva lo estende alle aree private. Così si conforma a tre sentenze della Corte Ue, secondo cui l’oggetto dell’assicurazione è l’«uso del veicolo», inteso come qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, non importa se fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.
Di conseguenza, su un veicolo fermo perché impiegato in una funzione diversa dal trasporto (per esempio, generare energia o far salire e scendere su una piattaforma operai o carichi come accede nei traslochi) non occorre la Rc auto. Invece, chi smette di usare un veicolo in strada e lo ricovera in un cortile, garage o simili non potrà più lasciar scadere una polizza o chiedere la sospensione di quella in corso; salvo che lo renda inidoneo a circolare (per esempio, togliendo parti necessarie per il movimento) o che si trovino formule per garantire ai terzi coperture anche a polizza sospesa. Non è del tutto chiaro se le polizze dovranno restare attive anche in caso di utilizzo contro la volontà del proprietario: oggi in Italia non è così, tanto che dopo un furto denunciato si può chiedere il rimborso della Rc auto sul periodo non goduto.
Tendenzialmente potrebbero aumentare i costi delle polizze e diminuire i casi in cui dovrà intervenire il Fondo di garanzia vittime della strada, con benefici per la collettività e i danneggiati (cui andrà il risarcimento senza i limiti previsti per il Fondo). Di certo si farà chiarezza: oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private, per cui non c’è sanzione, ma in caso d’incidente si scopre che si sarebbe stati tenuti ad assicurarsi, per un’interpretazione della direttiva 2009/103.
Mobilità elettrica
La nuova direttiva è tollerante verso i mezzi diventati negli ultimi anni protagonisti della micromobilità elettrica: non vanno assicurati né i mezzi elettrici che non rientrano nella definizione di veicolo (monopattini, hoverboard, segway, monowheel e simili) né quelli che vi rientrano ma non sono mossi esclusivamente da una forza meccanica (come le biciclette elettriche, che di base si muovono grazie ai muscoli). Il tutto a condizione che la velocità massima raggiunta col motore elettrico non superi i 25 km/h (quella consentita ai micromezzi in regola con le attuali norme costruttive e di circolazione) o che abbiano contemporaneamente peso netto massimo entro i 25 kg e velocità di progetto massima entro i 14 km/h.
La direttiva, però, non esclude che i singoli Stati possano imporre la polizza anche in questi casi: e infatti se ne sta discutendo al Parlamento italiano, in sede di conversione in legge del decreto Infrastrutture (Dl 121/2021). Fino all’approvazione degli emendamenti nella seduta conclusiva delle commissioni Trasporti-Ambiente della Camera, questa ipotesi è sfumata. Sembrano improbabili cambi di orientamento nei successivi passaggi in aula e al Senato, anche perché l’obbligo di Rc auto su mezzi non dotati di targa è tecnicamente complicato.
In prospettiva, comunque, resta l’ipotesi affacciatasi nel 2018 di fronte all’affermarsi della micromobilità elettrica nelle città: una polizza personale, valida su qualunque micromezzo si guidi.
I nuovi massimali
Un impatto lieve in Italia avrà l’aumento dei massimali minimi previsto dalla nuova direttiva: gli Stati restano liberi di alzarli, cosa che l’Italia fa già, per cui ci vorranno solo piccoli adeguamenti. Per i danni alle persone, le polizze Rc auto dovranno garantire come minimo un totale di 6.450.000 euro (il precedente Ue era di 5.000.000) per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o di 1.300.000 euro per persona lesa; il massimale attuale in Italia è di 6.070.000 euro, elevati a 30.000.000 se è coinvolto un autobus. Per danni alle cose, la soglia sarà a 1.300.000 euro (prima era 1.000.000) per sinistro (in Italia oggi è 1.220.000 euro).
Altre esclusioni
Non devono avere polizze Rc auto nemmeno i veicoli utilizzati per competizioni né quelli in movimento per ragioni legate alla fabbricazione o al raggiungimento dei luoghi in cui saranno venduti. Ma l’organizzatore della competizione e il responsabile della spedizione del mezzo dovranno coprirsi con polizze specifiche con garanzie il più possibile analoghe all’Rc auto. Infine, sono escluse dall’obbligo anche le sedie a rotelle per disabili.
Le cifre
80.000. In circolazione
Monopattini in Italia
Stima basata su dati parziali del bonus mobilità e di vendite e sulla consistenza delle flotte in sharingStima basata su dati parziali del bonus mobilità e di vendite e sulla consistenza delle flotte in sharing
25 km/h. Velocità massima
Dato di progetto
I monopattini vanno costruiti per non superare i 25 km/h; limitatore a 6 km/h per le aree pedonali
6,45 mln. Nuovo massimale
Danni a persone
Massimale minimo per sinistro previsto dalla nuova direttiva europea sulla Rc auto
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