Autovelox automatico, scatta la multa in città solo se la strada è a norma
di Maurizio Caprino
2' di lettura
L'allarme morti su strada riguarda soprattutto i centri abitati. Ma in Italia è vietato piazzare autovelox automatici fissi sulle strada urbane, tranne sui pochi viali classificabili come di scorrimento. L'unica soluzione cambiare la legge: secondo la Cassazione, i cavilli usati dai Comuni per aggirare il divieto sono illegittimi.
La Cassazione ha ormai preso una posizione netta e rigorosa sulla lunga vicenda di Firenze, dove una decina d'anni fa l'allora sindaco Matteo Renzi fece piazzare postazioni autovelox su alcuni viali anche se privi delle caratteristiche richieste dall’articolo 2 del Codice della strada per rientrare fra le strade urbane di scorrimento: carreggiate separate, presenza di banchina, sosta consentita solo sulle eventuali complanari (o comunque in aree totalmente esterne rispetto al flusso del traffico) che possono sboccare sulle carreggiate stesse solo con raccordi (accessi coordinati) e incroci.
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È l'articolo 4 del Dl 121/2002 a consentire i controlli automatici di velocità solo in alcune strade, tra cui quelle urbane di scorrimento individuate dalle Prefetture. A Firenze si scelse di forzare la norma anche perché all'epoca la sicurezza stradale era argomento di campagna elettorale, contrariamente a oggi. Ma il risultato sul contenzioso fu immediato: una valanga di ricorsi. Anche con l'assistenza delle associazioni dei consumatori che sollevarono il problema.
Giudici di pace e Tribunale, rispettivamente in primo grado e in appello, diedero sentenze contrastanti. Ora che la questione è arrivata in Cassazione, la Corte si sta orientando verso la bocciatura delle tesi del Comune. Lo dimostra la sentenza 16622, depositata il 20 giugno, che conferma altre due dei mesi scorsi.
In sostanza, il Comune ha cercato di sostenere che le caratteristiche di strada di scorrimento possono esserci solo su un tratto (dove si piazza l'autovelox) e non sull'intero tracciato, che potrebbe poi essere anche solo una carreggiata a senso unico e non necessariamente a carreggiate separate. Inoltre, non conterebbe il fatto che non a tutti gli incroci ci sia un semaforo, perché dove esso è assente non si incontrano due correnti di traffico vere e proprie.
La Cassazione ha spazzato via queste argomentazioni, scegliendo l'interpretazione più vicina a quella letterale del Codice della strada: le caratteristiche di strada urbana di scorrimento ci devono essere tutte e per tutto il tracciato.
Dunque, se un Comune vuole controllare la velocità su una strada urbana dov'è manca anche solo una delle caratteristiche rigorosamente elencate dal Codice, deve organizzarsi in modo tradizionale: far appostare un pattuglia, che ha l’obbligo di fermare subito i trasgressori, salvo che sul verbale indichi i motivi (di traffico, di sicurezza, il fatto di essere impegnata con altri conducenti) per i quali non ha dato immediatamente l'alt.
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