Badanti, chi ha diritto a detrarre gli oneri e i relativi contributi
Il vantaggio - sussistendo tutti i requisiti - spetta a chi effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che, dal contratto di lavoro, risulti la dedizione esclusiva alla cura dell'anziana
di Marcello Tarabusi
2' di lettura
Domanda. Mia madre, novantenne e disabile al 100 per cento, ha da alcuni anni una badante fissa, convivente e regolarmente assunta. Il contratto della badante e i cedolini (elaborati da un patronato) sono intestati a me, che risulto datrice di lavoro della badante. I cedolini, e anche i contributi, che l'Inps inserisce automaticamente nel mio 730 precompilato, sono stati pagati con bonifici tracciabili dal conto corrente di mia madre (l'esecutore è stato l'amministratore di sostegno). Chi può detrarre gli oneri per la badante e i relativi contributi? Io o mia madre? Io non ne ricaverei alcun vantaggio, essendo senza redditi e a carico di mio marito con 730 congiunto. Mia madre, invece, fruirebbe di una detrazione effettiva, avendo un reddito di pensione.
Risposta. Nella circolare 14/E/2023 è specificato che «la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza». Le istruzioni per la compilazione del 730 precisano, poi, che «le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo». Alla luce di queste indicazioni, è possibile ritenere che la detrazione - sussistendo tutti i requisiti - spetti alla madre disabile della lettrice, che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che, dal contratto di lavoro dell'addetta all'assistenza, risulti espressamente la dedizione esclusiva alla cura dell'anziana, indicandone i dati anagrafici. È altresì raccomandabile conservare - ed esibire a chi compila la dichiarazione - copia delle istanze dell'amministratore di sostegno e dei provvedimenti del giudice che autorizzano i pagamenti, con i quali sarà possibile dimostrare inequivocabilmente la destinazione delle prestazioni a beneficio dell'anziana e il sostenimento delle spese con i fondi di sua pertinenza. Per i contributi, invece, la deduzione - a norma dell'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Dpr917/1986, Tuir - spetta al datore di lavoro e difficilmente si potrebbe sostenere che possa dedurli un soggetto diverso.
Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 25 settembre.
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