Bagagli aerei consegnati in ritardo, violato il diritto alla libera circolazione
Spetta un risarcimento non patrimoniale che il giudice stabilisce in via equitativa
di Annarita D'Ambrosio
I punti chiave
2' di lettura
Costretti a restare in hotel. Riconosciuto il danno non patrimoniale per la mancata consegna del bagaglio dopo un volo intercontinentale. Molto interessante il ragionamento fatto dalla Cassazione nell'ordinanza 4723/2023 depositata il 15 febbraio in merito ad un caso purtroppo molto frequente: i bagagli lasciati nello scalo intermedio e consegnati giorni dopo l'arrivo a destinazione.
Senza effetti personali per due giorni
A rivolgersi in Cassazione la compagnia aerea straniera a cui due passeggeri italiani di un volo con scalo a Mosca, partito da Malpensa e diretto a Nuova Delhi, avevano richiesto ed ottenuto la quantificazione di un indennizzo per bagagli consegnati in ritardo di 48 ore. La compagnia contestava il riconoscimento di un danno solo ipotetico indicato come un generico limite alla libertà degli spostamenti in conseguenza del fatto di non avere con sé il contenuto dei bagagli. Secondo il vettore l'esistenza di un danno in caso di inadempimento contrattuale deve essere dimostrata, non potendosi ritenere sussistente nella sola violazione contrattuale stessa.
La lesione alla libertà di circolazione
Basta dunque ai fini del risarcimento fare riferimento al solo stress per non avere i propri effetti personali? Secondo la Suprema corte il risarcimento spetta perché è violata la libertà di circolazione. La Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale , come modificata a Montreal nel 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12/2004, fa riferimento alla sola condotta di inadempimento (la ritardata consegna) prescindendo dalla individuazione di specifici interessi lesi. In questo caso la mobilità del turista, privo per due giorni dei proprio effetti personali, era più che provata e poteva bastare da sola a giustificare il risarcimento in quanto diritto alla circolazione è tutelato dalla Costituzione all'articolo 16.
Compromesso il diritto ad una serena vacanza
Nel novero del danno non patrimoniale, precisa ancora la Cassazione, rientrano lesioni anche diverse dalla salute, come in questo caso. Qui c'è stata «una compromissione, ancorché breve dei propri diritti ad una normale esistenza e serena vacanza». Non osta neppure la non inviolabilità del diritto alla circolazione richiamata dal vettore aereo. Legittima quindi la quantificazione equitativa di 50 euro a testa ai due turisti in ragione della indisponibilità, per due giorni e in territorio straniero, di tutti i propri effetti personali dopo un volo intercontinentale.
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