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Banche, arrivano i rimborsi ai truffati

Via alla presentazione delle domande di risarcimento attraverso un sito dedicato. Indennizzati bond (al 95%) e azioni (al 30%) - È un'eredità del governo gialloverde

di D. Aquaro e R. Razzante

Le vittime dei crack (Ansa)

3' di lettura

Il decreto attuativo è approdato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 agosto. Dal giorno sucessivo, 22 agosto, si è così finalmente è aperta la strada del rimborso per le vittime dei crack bancari. Circa 200mila risparmiatori che possono accedere al Fondo da 1,5 miliardi istituito dall’ultima legge di Bilancio, eredità del governo gialloverde caduto la scorsa settimana. Il Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) è riservato a chi è stato danneggiato da banche e loro controllate con sede legale in Italia, messe in liquidazione dal 16 novembre 2015 al 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (previsti dal Testo unico della finanza).

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I titoli indennizzabili sono quindi le azioni e le obbligazioni subordinate emesse da 11 istituti: Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Credito cooperativo padovano, Banca Brutia, Banca popolare delle province calabre, Banca di Paceco e Credito cooperativo interprovinciale Veneto.

Con la pubblicazione del Dm (terzo e ultimo provvedimento attuativo), si è spalancata una finestra di 180 giorni a partire dal 22 agosto per presentare le richieste di indennizzo, «secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili» sul portale gestito dalla Consap. Sulla piattaforma, già attiva a livello informativo dal 1° luglio scorso, sarà anche possibile seguire lo stato dell’istruttoria: l’esame parte subito, secondo l’ordine di presentazione, senza aspettare la fine dei 180 giorni.

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I beneficiari
Ad attingere alle risorse sono le persone fisiche, gli imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), le microimprese, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Ma anche i famigliari del risparmiatore truffato (coniugi, uniti civilmente, conviventi more uxorio o di fatto, parenti entro il 2° grado), a cui sono stati trasferiti gli strumenti finanziari dopo la messa in liquidazione della banca. O i suoi successori mortis causa.

Una procedura semplificata e prioritaria, “automatica”, viene riservata a coloro che al 31 dicembre 2018 avevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro (esclusi i titoli per cui si chiede l’indennizzo, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita); e a coloro che nel 2018 avevano un reddito Irpef inferiore a 35mila euro (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita). Per gli altri risparmiatori - circa il 10%, secondo le stime del Mef - è previsto invece un esame più approfondito.

Gli importi
L’indennizzo oscilla dal 30% (per le azioni) al 95 % (per le obbligazioni) del costo di acquisto dei titoli, entro il limite di 100mila euro ciascuno. Con una clausola di favore: le percentuali potranno essere incrementate se negli anni 2019, 2020 e 2021 i rimborsi complessivamente erogati secondo il piano di riparto si rivelano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario. Cioè se dai bilanci si ottengono maggiori risorse rispetto a quelle destinate (525 milioni per ognuno dei tre anni).

Dalla cifra che spetta al risparmiatore vengono detratti gli eventuali importi già ricevuti, in relazione allo stesso strumento finanziario, come altra forma di indennizzo, ristoro o risarcimento. E nel rimborso delle obbligazioni si detrae anche la differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e quello di mercato di un BTp di durata equivalente, comunicata dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd).

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L’erogazione
Le somme verranno liquidate con bonifico bancario o postale, con precedenza per chi ha diritto a rimborsi fino a 50mila euro. Al netto di tale corsia “privilegiata” (e del fatto che il ministero ha comunque la facoltà di chiedere integrazioni ai documenti inviati), il principio è semplice: chi prima fa domanda, prima riceve l’indennizzo. Tenendo però presente che, in caso di variazione delle coordinate bancarie, occorre aggiornare i dati sul portale (così come con qualsiasi altra informazioni richiesta in fase di domanda): altrimenti si perde il diritto al risarcimento.

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