risoluzione entrate

Beneficio prima casa «salvo» se i coniugi si separano

di Marco Libelli

2' di lettura

La vendita “anticipata” della casa coniugale in caso di separazione non fa perdere i benefici prima casa, a patto che nell’accordo di separazione omologato dal giudice ci siano clausole dedicate. Lo prevede la risoluzione 80/2019, diffusa oggi dall’agenzia delle Entrate in risposta a interpello

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Il quesito

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Il contribuente che ha posto il quesito alle Entrate ha acquistato insieme al coniuge un immobile residenziale usufruendo dell'agevolazione prima casa, (articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131). Successivamente i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato dal giudice; tra le clausole dell'accordo di separazione è compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei 5 anni dall'acquisto, dell’abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50% ciascuno. L'interpellante, non potendo acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, ha chiesto se la cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l'acquisto del 2015.

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La risposta delle Entrate

In base all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, concernenti il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, e delle successive pronunce della Cassazione, l’agenzia sottolinea che «in linea con la ratio dell'art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”), si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio». In tal senso, «si possono ritenere superati - dicono ancora le Entrate - i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell'agevolazione ‘prima casa', nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi».

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